C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 129 del 27/02/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 56 della società RINO DONATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 20 Amatori del 15.02.2018 (squalifica calciatore SEI Silvano per QUATTRO giornate effettive di gara).

RECLAMO nr. 56 della società RINO DONATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 20 Amatori del 15.02.2018 (squalifica calciatore SEI Silvano per QUATTRO giornate effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA la società Rino Donato impugna la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, irrogata in prime cure al proprio calciatore Sei Silvano per aver rivolto all’arbitro espressioni minacciose ed offensive. La reclamante sostiene che il Sei non ha tenuto il comportamento contestatogli e che, comunque, la sanzione risulta “esagerata” in relazione alla gravità dei fatti e se rapportata alla sanzione di tre giornate di squalifica, pubblicata nello stesso comunicato ufficiale, inflitta ad altro atleta reo di aver “colpito con un violento pugno l’assistente dell’arbitro della squadra avversaria provocandogli forte dolore”. Il rapporto dell’arbitro riporta la vicenda in maniera chiara, esaustiva ed immune da vizi logici; non può, pertanto, essere messo in dubbio quanto contestato al Sei. Ritiene, tuttavia, questo Collegio che la gravità dei fatti attribuiti al calciatore giustifichi la riduzione della squalifica di una gara. Per quanto sopra in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione di primo grado a tre giornate effettive di gara. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore SEI Silvano a TRE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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