C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 133 del 06/03/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 60 del signor RUSSO Antonio (Società A.S.D. Rombiolese Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 123 del 15.02.2018 (squalifica per CINQUE gare effettive).
RECLAMO nr. 60 del signor RUSSO Antonio (Società A.S.D. Rombiolese Calcio a 5) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 123 del 15.02.2018 (squalifica per CINQUE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il signor Russo Antonio impugna la delibera del giudice di primo grado chiedendo una congrua riduzione della squalifica assumendo di non avere mai offeso e tantomeno minacciato l’arbitro. La sanzione trae origine dall’attribuzione al Russo di un comportamento minaccioso, offensivo e reiteratamente irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Riporta il Direttore di gara che il calciatore, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, lo apostrofava con una frase (riportata in referto) minacciosa ed offensiva, gli si avvicinava minacciosamente con il viso molto vicino al suo; veniva, quindi allontanato e trattenuto da un suo dirigente ma lasciava il campo molto lentamente dopo aver battuto le mani in segno di scherno nei confronti dell’arbitro complimentandosi ironicamente. Ritiene questo Collegio che i fatti per come riportati non possono essere posti in dubbio e che la sanzione irrogata sia adeguata ai fatti stessi, tenuto conto che una delle cinque giornate di gara, consegue alla doppia ammonizione. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.
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