C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 133 del 06/03/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 61 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.127 del 22.02.2018 (Ammenda € 350,00 – con obbligo per la società A.S.D.Atletico Maida di tenere indenne l’arbitro per eventuali danni se richiesti e documentati).

RECLAMO nr. 61 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.127 del 22.02.2018 (Ammenda € 350,00 - con obbligo per la società A.S.D.Atletico Maida di tenere indenne l'arbitro per eventuali danni se richiesti e documentati).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA I fatti per cui è reclamo e per i quali è stata sanzionata l’Atletico Maida con l’ammenda in epigrafe sono riportati per come segue dal giudice di prime cure: “per avere una persona non inserita in distinta a fine gara, fatto ingresso nello spogliatoio dell'arbitro senza autorizzazione, rivolgendogli frasi offensive, e per essersi avvicinato con fare minaccioso senza conseguenze poiché prontamente fermato; nonché per avere reiterato il comportamento offensivo anche fuori lo spogliatoio, mentre l'arbitro si accingeva ad andare via; per avere un altro soggetto non identificato rivolto all'indirizzo dell'assistente arbitrale frasi minacciose e dato allo stesso un pizzicotto sul fianco senza conseguenze; nonché per avere, soggetti non identificati, operato un taglio alla gomma dell'auto dell'arbitro (con obbligo per la società Atletico Maida di tenere indenne l'arbitro per eventuali danni se richiesti e documentati)”. La reclamante nega che tali eventi si siano verificati ed in particolare confuta la tesi dell’arbitro secondo cui lo pneumatico sarebbe stato danneggiato volontariamente. Il supplemento dell’arbitro riporta i fatti in maniera esaustiva e priva di vizi logici per cui i fatti si assumono come provati. La sanzione dell’ammenda è assolutamente congrua ed adeguata ai fatti commessi. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it