C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 133 del 06/03/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 63 della Società G.S. ANTONIMINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 42 del 15.02.2018 (squalifica calciatore PELLE Paolo fino al 16.02.2020-detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative previste dall’art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nº 256/A) del 27/01/2016).
RECLAMO nr. 63 della Società G.S. ANTONIMINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 42 del 15.02.2018 (squalifica calciatore PELLE Paolo fino al 16.02.2020-detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nº 256/A) del 27/01/2016).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA al 44’ del secondo tempo della gara Saint Michel – G.S. Antonimina del 11/2/2018, in seguito all'ammonizione di un calciatore della società Antonimina, si verificava l'indebito ingresso di alcuni dirigenti della stessa società, il capitano della società Antonimina nr. 10 Pelle Paolo si faceva largo tra i dirigenti urlando una frase blasfema, giunto di fronte all'arbitro, gli dava una forte testata sul volto colpendolo all'altezza delle labbra. Il colpo sferrato era talmente violento da far cadere a terra il direttore di gara, provocandogli un fortissimo dolore e giramenti di testa; non essendo più nelle condizioni psicofisiche di continuare la gara, l'arbitro la sospendeva definitivamente. Il Pelle Paolo veniva squalificato fino 16.02.2020 per atto di violenza nei confronti del direttore di gara. La reclamante impugna la delibera del giudice, sopra riportata, sostenendo, nella parte di rilevanza ai fini della valutazione del comportamento del Pelle, che il calciatore non si è reso colpevole né della fase blasfema ma soprattutto dell’atto di violenza. Riferisce che il Pelle si avvicinava all’arbitro per sindacare una sua decisione e che lo stesso spaventato in quanto in precedenza minacciato dai componenti della squadra avversaria “indietreggiava inciampava e cadeva a terra”. Conclude affermando che il Pelle avrebbe solo appoggiato la sua testa sul volto dell’arbitro. In reclamo, in via istruttoria, richiede voglia esperirsi il confronto tra il Pelle e l’arbitro nonché l’escussione del Pelle, allega inoltre, per una sua acquisizione, video della gara. In merito alle citate richieste istruttorie il Collegio rappresenta che: - l’audizione del Pelle non può essere ammessa poiché lo stesso non è formalmente parte in quanto non ha provveduto ad inoltrare a sua firma il reclamo; - l’art. 34 punto 5 C.G.S. non consente il contraddittorio tra gli ufficiali di gara e le parti interessate; - la prova filmata prodotta non può essere acquisita perché non offre alcuna garanzia tecnica e documentale per come richiesto dall’art. 35 C.G.S.. Passando al merito dell’appello, ritiene questo Collegio che il rapporto dell’arbitro non mostra alcun profilo di vulnerabilità e che la tesi della reclamante appare assolutamente carente da un punto di vista logico-fattuale.
Non può, pertanto, mettersi in dubbio che il calciatore Pelle si sia reso responsabile dell’atto di violenza contestato e che la sanzione irrogata, tenuto anche conto del ruolo di capitano rivestito dal Pelle Paolo, sia assolutamente adeguata alla particolare gravità dell’addebito contestato. Il reclamo va rigettato. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa. Conferma l'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nº 256/A) del 27/01/2016.
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