C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 133 del 06/03/2018 – Delibera – RECLAMO nr.65 del signor BARBARO Domenico (Società A.S.D. Real Olimpia) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 47 del 01.03.2018 (squalifica per TRE gare effettive).

RECLAMO nr.65 del signor BARBARO Domenico (Società A.S.D. Real Olimpia) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 47 del 01.03.2018 (squalifica per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che la sanzione in epigrafe è stata irrogata al calciatore Barbaro Domenico per aver sputato all’indirizzo di un calciatore avversario; considerato che il referto arbitrale assume valore di prova privilegiata, e che i profili di disvalore morale e sociale che connotano il gesto dello sputo compiuto dal Barbaro inducono a ritenere la sanzione irrogata congura ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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