C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 139 del 21/03/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 67 della società A.S.D. D.B.ROSSOBLU avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr.32 dell’ 01.03.2018 (squalifica del dirigente Michele CASCIARO fino al 30.04.2018).

RECLAMO nr. 67 della società A.S.D. D.B.ROSSOBLU

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr.32 dell’ 01.03.2018 (squalifica del dirigente Michele CASCIARO fino al 30.04.2018). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che il reclamo è inammissibile per violazione degli artt. 38 comma 2 e 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, essendo stato trasmesso oltre il settimo giorno dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale impugnata. Tanto si evince dagli atti del procedimento, dai quali risulta che in data 01/03/2018 è stato pubblicato il C.U. n.32 della Delegazione Provinciale di Cosenza e che la raccomandata contenente il reclamo porta la data del 09/03/2018. P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

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