C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 139 del 21/03/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 68 della società U.S.D. PARENTI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr.34 dell’ 08.03.2018 (squalifica del calciatore ROSSI Luigi fino al 07.05.2018).

RECLAMO nr. 68 della società U.S.D. PARENTI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr.34 dell’ 08.03.2018 (squalifica del calciatore ROSSI Luigi fino al 07.05.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara U.S.D. Parenti – A.S.D. Nuova Rogliano 2016 del 04/03/2018 risulta quanto qui di seguito riportato: - al 45° del II tempo, veniva espulso il calciatore Rossi Luigi (U.S.D. Parenti) per avere protestato nei confronti del direttore di gara, tenendo un comportamento offensivo; - dopo la notifica del provvedimento di espulsione, il Rossi si avvicinava all’arbitro e, riferisce testualmente quest’ultimo, “era sul punto di aggredirmi”, venendo allontanato da dirigenti e calciatori della società avversaria; - a fine gara, il calciatore in questione si avvicinava nuovamente al direttore di gara, offendendolo e minacciandolo, venendo ancora una volta allontanato dal Commissario di campo e da dirigenti e calciatori di entrambe le società; - infine, mentre l’arbitro si accingeva ad abbandonare l’impianto di gioco, il Rossi reiterava il suo comportamento minaccioso nei confronti del suddetto ufficiale di gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha squalificato il calciatore di cui trattasi fino al 07/05/2018 (cfr. C.U. n.34 del 08/03/2018 della Delegazione Provinciale di Cosenza). La società U.S.D. Parenti contesta quanto dichiarato dall’arbitro, sostenendo che il proprio calciatore avrebbe protestato in modo reiterato e veemente nei confronti dello stesso senza, tuttavia, averlo mai minacciato. Quanto sostenuto dalla reclamante non può essere tenuto in considerazione stante il valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale, dal quale si rileva chiaramente che il calciatore Rossi Luigi si è reso responsabile di un comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Questo Collegio, tuttavia, ritiene conforme a giustizia operare una riduzione della squalifica inflitta in primo grado al suddetto calciatore, tenuto conto, in particolare, che nella condotta posta in essere dal Rossi, per come descritta dall’arbitro, non si ravvedono gli estremi della tentata aggressione, mancando gli atti idonei e diretti in modo non equivoco, necessari per poter configurare la fattispecie de qua. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore ROSSI Luigi fino all’8 APRILE 2018; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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