C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 139 del 21/03/2018 – Delibera – RECLAMO nr.69 della Società A.S.D. NUOVO POLISTENA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 44 dell’01.03.018 (squalifica del calciatore MILETO Andrea fino al 30 aprile 2018).

RECLAMO nr.69 della Società A.S.D. NUOVO POLISTENA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 44 dell’01.03.018 (squalifica del calciatore MILETO Andrea fino al 30 aprile 2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il dirigente delegato della Società reclamante; RILEVA in primo grado il signor Mileto Andrea , calciatore della Società Nuovo Polistena Calcio, veniva squalificato fino al 30 aprile 2018 per atto di protesta violenta verso l’arbitro, in particolare per averlo colpito con una violenta spallata che lo intontiva e gli provocava dolore. Sostiene la reclamante che nessun atto di violenza si è consumato in quanto il calciatore è finito contro l’arbitro in modo assolutamente fortuito scivolando sul terreno di gioco che si trovava in pessime condizioni. Allega a tal fine video per certificare lo stato dei luoghi. In via preliminare va rappresentato che il video non può essere acquisito agli atti. La prova filmata prodotta non offre alcuna garanzia tecnica e documentale per come richiesto dall’art. 35 C.G.S., ma soprattutto non mira a provare in maniera diretta che il tesserato medesimo non ha commesso il fatto di condotta violenta sanzionato dall’arbitro ma vorrebbe dimostrarlo in via indiretta attraverso un processo logico-deduttivo (lo stato del terreno di gioco avrebbe causato fortuitamente il contatto) sicuramente non ammesso dalla norma citata. Ritiene poi nel merito questo Collegio che la narrazione dell’arbitro non genera alcuna perplessità sull’effettiva volontà del Mileto di colpire l’arbitro. I fatti per come ricostruiti impongono la conferma della sanzione che appare adeguata alla gravità degli stessi tenuto anche conto del ruolo di capitano della propria squadra rivestito dal Mileto. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.

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