C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 139 del 21/03/2018 – Delibera – RECLAMO nr.70 del Sig. SGAMBETTERRA Giuseppe (Società Pol. D. Limbadi Calcio) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale nr.48 dell’8.03.018 (squalifica per OTTO gare effettive).

RECLAMO nr.70 del Sig. SGAMBETTERRA Giuseppe (Società Pol. D. Limbadi Calcio)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale nr.48 dell’8.03.018 (squalifica per OTTO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA il signor Sgambetterra Giuseppe impugna la delibera del giudice di primo grado al fine di ottenere una congrua riduzione della squalifica; chiede che ciò debba conseguire da una corretta qualificazione dei fatti imputatigli, assumendo in particolare di non avere cagionato alcuna ferita al Direttore di Gara. La sanzione trae origine dall’attribuzione allo Sgambetterra del comportamento che può riportarsi per come segue: al 21’ del IIº tempo, cercava di impedire la notifica del provvedimento di ammonizione, spingendo l’arbitro con una mano sul petto; cercava quindi di impedire la nuova notifica del provvedimento di espulsione, bloccando il braccio dell'arbitro con le mani e stringendolo con le unghie gli causava una lieve ferita di qualche centimetro provocandogli dolore; successivamente mentre l'arbitro cercava di notificare il provvedimento di espulsione, lo stesso gli bloccava l'altro braccio e profferiva frasi offensive e minacciose; dopo qualche secondo l'arbitro riusciva a notificare il provvedimento di espulsione grazie al fattivo intervento del proprio capitano, il quale riusciva a far desistere detto giocatore ed allontanarlo dal terreno di gioco. Ritiene questo Collegio che la narrazione dell’arbitro non solleva alcuna perplessità in relazione all’accadimento dei fatti ed alla loro effettiva gravità, per cui la sanzione irrogata va dichiarata adeguata ai fatti stessi. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.

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