C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 139 del 21/03/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 71 della società A.S.D. CROCE VALANIDI 2017 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale nr.49 dell’ 08.03.2018 (squalifica dei calciatori MAZZA Roberto Davide e MINNITI Vincenzo fino al 07.05.2018).

RECLAMO nr. 71 della società A.S.D. CROCE VALANIDI 2017

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale nr.49 dell’ 08.03.2018 (squalifica dei calciatori MAZZA Roberto Davide e MINNITI Vincenzo fino al 07.05.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Croce Valanidi 2017 – U.S.D. Cinquefrondese del 03/03/2018 risulta quanto qui di seguito riportato: - al 43’ del II tempo, il calciatore Minniti Vincenzo (Croce Valanidi 2017) veniva espulso per “comportamento violento nei confronti dell’arbitro cercando di aggredirlo”; - al 50’ del II tempo, durante i minuti di recupero, il calciatore Mazza Roberto Davide (Croce Valanidi 2017) veniva espulso per “comportamento violento nei confronti dell’arbitro cercando di sgambettarlo”; Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha squalificato entrambi i calciatori fino al 07/05/2018 (cfr. C.U. n.49 dell’ 08/03/2018 della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro). La società A.S.D. Croce Valanidi 2017 sostiene nel proprio reclamo che: - il calciatore Minniti abbia protestato “con particolare veemenza” nei confronti del direttore di gara senza, tuttavia, avere mai tentato di aggredirlo; - il calciatore Mazza Roberto Davide, cercando “di prendere posizione su un avversario durante una normale azione di gioco”, abbia “del tutto accidentalmente” sfiorato il tallone dell’arbitro. Pertanto, la reclamante chiede l’annullamento di entrambe le squalifiche o, in subordine, una riduzione delle stesse. Questo Collegio, valutata la gravità dei fatti ascritti ai calciatori in questione, ritiene conforme a giustizia operare una riduzione delle sanzioni a loro irrogate. Per quanto sopra, in parziale accoglimento del reclamo, riduce entrambe le squalifiche fino all’ 08/04/2018; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce le squalifiche irrogate ai calciatori MINNITI Vincenzo e MAZZA Roberto Davide fino all’08/04/2018 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it