C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 137 del 16/03/2018 – Delibera – Gara del 13/ 3/2018 ROMBIOLESE – SORIANO 2010

Gara del 13/ 3/2018 ROMBIOLESE - SORIANO 2010

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 1º minuto del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro in quanto la società AGS D. SORIANO 2010 non faceva rientro dagli spogliatoi poiché, a seguito di infortunio a n. 5 calciatori, veniva a trovarsi in campo con solo sei elementi; visti gli artt. 73 punto 2 delle N.O.I.F. e 17 punto 1 e 18 comma b) del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società AGS D. SORIANO 2010 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 acquisito sul campo dalla società F.C.D. Rombiolese; 2) Infliggere alla società AGS D. SORIANO 2010 l'ammenda di € 50,00.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it