C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 27/02/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 23 a carico della:  società A.S.D. ALLARESE (matricola 912535) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 5786/1225/pfi17-18/CS/sds del 09/01/2018.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 23 a carico della:

Ø società A.S.D. ALLARESE (matricola 912535) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 5786/1225/pfi17-18/CS/sds del 09/01/2018.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale f.f, letti gli atti del procedimento n. 1225/pfi/2016-2017 avente ad oggetto: “ Mancato adempimento da parte della società A.S.D. Allarese, partecipante al Campionato di Seconda Categoria del C.R. Calabria, dell’obbligo di tesseramento di un allenatore abilitato per la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2016/2017.” Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 08/06/2017 al n. 1225pfi 16-17. osserva quanto segue nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1) trasmissione atti alla Procura Federale da parte del Presidente del C.R. Calabria del 26/01/17 (prot. N. 8480 del 10/02/2017); 2) richiesta di adempiere all’obbligo del tesseramento tecnico responsabile prima squadra, trasmessa alla A.S.D. ALLARESE dalla L.N.D. - Comitato Regionale CALABRIA in data 03/01/2017; 3) richiesta - mail di adempiere all’obbligo del tesseramento tecnico responsabile prima squadra, trasmessa alla A.S.D. ALLARESE dalla L.N.D. – C.R. CALABRIA in data 06/12/2016; 4) scheda AS400 società A.S.D. ALLARESE; 5) scheda AS400 società A.S.D. ALLARESE relativa al tesseramento dirigenti e atri soggetti; 6) foglio censimento della A.S.D. ALLARESE per la stagione 2016/17; ritenuto che la società A.S.D. ALLARESE partecipa al campionato Regionale di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Calabria; letto l’art. 44, comma 1, che testualmente recita: “ E’ fatto obbligo alle società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza di Promozione, di 1a e 2a categoria, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici” atteso che con il Comunicato Ufficiale n. 84 del 12/08/2016 Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, deliberava in ordine ai rapporti tra le Società della L.N.D. e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2016/17; considerato che al punto C) del richiamato C.U. n. 84 veniva testualmente riportato che “ E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori” e successivamente che “I Tecnici tesserati con Società partecipanti ai Campionati di 1ª Categoria, di 2ª Categoria e al Campionato Regionale Juniores dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico, che ne stabilisce i programmi e l’attuazione, affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D.”; verificato che la società A.S.D. ALLARESE nella propria lista dirigenti non riporta alcun soggetto tesserato con la qualifica di allenatore risultando pertanto priva di alcuna conduzione tecnica della prima squadra; ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopraindicati ed acquisiti emergono comportamenti violativi della normativa federale posti in essere: Ø dal Sig. TASSONE ROMOLO, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. ALLARESE per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall’articolo 44, comma 1 e 3, del Regolamento della L.N.D., dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. del 12/08/2016, lettere b) e c), per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante il sollecito a tal fine pervenuto dalla L.N.D. – Comitato Regionale Calabria; Ø dalla società A.S.D. ALLARESE (matricola 912535) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante; vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini inviata ai predetti soggetti e da questi regolarmente ricevuta; atteso che in seguito alla notifica della Comunicazione di Conclusione Indagini il Sig. Romolo TASSONE in proprio ed in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. ALLARESE faceva richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del C.G.S.; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport che nulla rilevava sui termini del predetto accordo nonché il consenso prestato da parte della Procura Federale; atteso che in data 12/10/2017 la F.IG.C. con proprio Comunicato Ufficiale n. 65/AA pubblicava i termini dell’intervenuto accordo tra le parti; preso atto che in data 18/12/2017 la F.IG.C. con proprio Comunicato Ufficiale n. 95/AA dava atto della mancata ottemperanza dell’accordo intervenuto da parte della società A.S.D. ALLARESE con conseguente risoluzione dello stesso nei confronti della stessa; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano; HA DEFERITO a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORALE: la società A.S.D. ALLARESE (matricola 912535) ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante; IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 26.02.2018 compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello il quale, dopo aver ampiamente illustrato i motivi del deferimento insistendo per l'affermazione di responsabilità della deferita, formulava la seguente richiesta sanzionatoria per la società A.S.D. ALLARESE (matricola 912535): ammenda di € 750,00. Chiedeva, inoltre, la restituzione degli atti all’Ufficio della Procura Federale rilevato che deve intendersi risolto anche il patteggiamento nei confronti del presidente della A.S.D. Allarese, Tassone Romolo, ex art. 32 sexies comma 2 C.G.S.. Alla citata riunione nessuno compariva per la deferita. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale, dispone di irrogare la sanzione dell’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00) per la società A.S.D. ALLARESE (matricola 912535). Dispone, inoltre, la trasmissione degli atti all’Ufficio della Procura Federale rilevato che l’accordo ex art. 32 sexies C.G.S.. deve intendersi risolto anche relativamente alla posizione del presidente della A.S.D. Allarese, TASSONE Romolo.

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