C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 21/03/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.24 a carico di: Sigg. MIRENGO DOMENICO, all’epoca dei fatti Allenatore della Società A.S.D. Olympictorre; LINZA DOMENICO all’epoca dei fatti Presidente e Accompagnatore della Società A.S.D. Olympictorre; GAROFALO GIANLUCA, all’epoca dei fatti dirigente della Società U.S.D. Parenti; la Società A.S.D. OLYMPICTORRE (matricola 935988) per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte riconducibili al proprio Presidente, Sig. Domenico Linza, e allenatore, Sig. Domenico Mirendo; e la Società U.S.D. PARENTI (matricola 67899) per responsabilità diretta ed oggettiva del proprio Dirigente, Sig. Gianluca Garofalo. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., nr.6182/13/pfi17-18/CS/gb del 18/01/2018.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.24 a carico di:

Sigg. MIRENGO DOMENICO, all’epoca dei fatti Allenatore della Società A.S.D. Olympictorre; LINZA DOMENICO all’epoca dei fatti Presidente e Accompagnatore della Società A.S.D. Olympictorre; GAROFALO GIANLUCA, all’epoca dei fatti dirigente della Società U.S.D. Parenti; la Società A.S.D. OLYMPICTORRE (matricola 935988) per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte riconducibili al proprio Presidente, Sig. Domenico Linza, e allenatore, Sig. Domenico Mirendo; e la Società U.S.D. PARENTI (matricola 67899) per responsabilità diretta ed oggettiva del proprio Dirigente, Sig. Gianluca Garofalo. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., nr.6182/13/pfi17-18/CS/gb del 18/01/2018.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale F.F., Letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 13 pf 17-18, avente ad oggetto: “Presunto illecito sportivo posto in essere dalla ASD OLIMPICTORRE che avrebbe favorito la vittoria 0-3 della USD Parenti (seconda, a due punti dall’esponente, diretta avversaria nell’ultima giornata) durante la penultima giornata del Campionato Allievi Provinciali, nella gara del 16.05.2017, peraltro posticipata in violazione del divieto di modifiche al programma nelle ultime tre giornate di campionato (C.U. n. 9G del 9.11.2016). Pur perdendo sul campo, la soc. PARENTI ha proposto reclamo, accolto dal G.S., in quanto la soc. OLIMPICTORRE aveva schierato un calciatore risultato di età inferiore a quella consentita per la partecipazione alla gara”. Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura federale in data 28.07.2017 al n. 13 pfi 17–18.

osserva Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: -Nota 25227/TN-SD/SF del 20 giugno 2017 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare; -Esposto-Denuncia in data 7 giugno 2017 a firma del direttore generale della società Sportiva Roggiano Calcio 1973, sig. Antonio Limido, per presunto illecito sportivo commesso dalle società ASD Olimpictorre di Scalea e USD Parenti di Parenti (CS) in merito alla gara del 16/05/2017 del Campionato Allievi Provinciali Girone A [con allegati 1) Copia C.U. n. 9 G del 09/11/2016; 2) Copia C.U. n. 50 G del 19/05/2017 – pag. 602; 3) Copia C.U. n. 50 G del 19/05/2017 – pag. 603; 4) Copia vari comunicati con decisioni della Corte di Appello Federale]; -Documento relativo ai risultati dell’ultima giornata del Campionato Allievi Provinciali Girone A--Copia delle distinte di tutte le gare disputate dalla A.S.D. OLYMPICTORRE nel Campionato Allievi Provinciali stagione sportiva 2016/2017; -Scheda censimento della A.S.D. Roggiano Calcio 1973 con organigramma; -Scheda censimento della A.S.D. Olympictorre con organigramma; -Scheda censimento U.S.D. Parenti con organigramma; -Dichiarazione rilasciata dal sig. Antonio Limido, Direttore generale dell’A.S.D. Roggiano Calcio; -Dichiarazione rilasciata dal sig. Domenico Linza, Presidente dell’A.S.D. Olympictorre; -Dichiarazione rilasciata dal sig. Domenico Mirengo, allenatore dell’A.S.D. Olimpictorre; -Dichiarazione rilasciata dal sig. Garofalo Gianluca, tesserato dell’U.S.D. Parenti; -Dichiarazione rilasciata dal sig. Francesco Esposito, Segretario della Delegazione Provinciale F.I.G.C. di Cosenza (con trascrizione); -Dichiarazione rilasciata dal sig. Francesco Ripoli, Delegato Provinciale F.I.G.C. di Cosenza (con trascrizione); -Dichiarazione rilasciata dal sig. Mario Perri, impiegato della Delegazione Provinciale F.I.G.C. di Cosenza (con trascrizione); -Copia del foglio presenza del dipendente Mario Perri relativo alla giornata dell’8 maggio 2017; -Comunicato Ufficiale n. 50G del 19 maggio 2017, con allegati: 17a) stralcio decisioni del giudice sportivo pagg. 602/603; 17b) referto arbitrale della gara Olympictorre-Parenti del 16/5/2017; 17c) distinte delle squadre per la gara del 16/5/2017; 17d) preannuncio di reclamo dell’U.S.D. Parenti; 17e) reclamo dell’US.D. Parenti; -Richiesta spostamento gara; -Comunicazione spostamento gara da parte del sig. Mario Perri all’AIA; -Comunicazione spostamento gara alle società; -Provvedimento di proroga indagini. Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti sopraindicati: -Sig. MIRENGO DOMENICO -a)nel corso dell’incontro di calcio del 16 maggio 2017 tra ASD Olympictorre e USD Parenti, valido per il Campionato Allievi Provinciali, girone A, al 7’ minuto del secondo tempo, faceva entrare, in sostituzione di altro calciatore, il sig. Ferrara Aniello (nato il 9/7/2003, matricola FIGC 2168226), di età inferiore a 14 anni e quindi privo dei requisiti anagrafici per poter essere utilizzato in gare di quella categoria; , all’epoca dei fatti allenatore della A.S.D. OLYMPICTORRE, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 7, comma 1 e 2, CGS: -b)così poneva in essere un fatto idoneo ad alterare il risultato della gara giocata (4 a 1 in favore dell’ASD Olympictorre), giacché, accogliendo sul punto il reclamo proposto dalla USD Parenti, il Giudice Sportivo Territoriale (decisione del 18 maggio 2017, C.U. n. 50G del 19 magio 2017) comminava alla ASD Olympictorre la perdita della gara per 0 – 3; -c)assicurando all’USD Parenti un ingiusto vantaggio nella classifica finale in danno della ASD Roggiano Calcio 1973: infatti per effetto di tale risultato a tavolino l’USD Parenti (con punti 53) scavalcava nella classifica finale del girone A del Campionato Allievi Provinciali l’ASD Roggiano Calcio 1973 (punti 52); -Sig. LINZA DOMENICO -a) sottoscriveva per conto della A.S.D. Olympictorre la richiesta di variazione/spostamento della data di svolgimento della gara tra ASD Olympictorre e USD Parenti, valida per il girone A del Campionato Allievi Provinciali, dal 14 maggio 2017 al 16 maggio 2017, in violazione del divieto di modifiche al programma nelle ultime tre giornate di campionato, così ponendo in essere un fatto astrattamente idoneo ad alterare il regolare risultato della gara e ad assicurare un ingiusto vantaggio all’USD Parenti (che avrebbe potuto giocare già conoscendo il risultato della gara riguardante l’ASD Roggiano Calcio 1973 diretta concorrente per la vittoria finale del girone); , all’epoca dei fatti Presidente e accompagnatore della A.S.D. OLIMPICTORRE, in occasione della gara disputatasi il 16 maggio 2017 tra ASD Olympictorre e l’USD Parenti valida per il Campionato Allievi Provinciali, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, anche con riferimento al divieto di modifiche al programma nelle ultime tre giornate di campionato (C.U. n. 9G del 9 novembre 2016), e 7, comma 1 e 2, CGS: -b)nel corso dell’incontro di calcio del 16 maggio 2017 tra ASD Olympictorre e USD Parenti, valido per il Campionato Allievi Provinciali, girone A, al 7’ minuto del secondo tempo non si opponeva ed anzi acconsentiva ed approvava la scelta dell’allenatore, sig. Mirengo Domenico, di far entrare, in sostituzione di altro calciatore, il sig. Ferrara Aniello (nato il 9/7/2003, matricola FIGC 2168226), di età inferiore a 14 anni e quindi privo dei requisiti anagrafici per poter essere utilizzato in gare di quella categoria; -c)così poneva in essere un fatto idoneo ad alterare il risultato della gara giocata (4 a 1 in favore dell’ASD Olympictorre), giacché, accogliendo sul punto il reclamo proposto dalla USD Parenti, il Giudice Sportivo Territoriale (decisione del 18 maggio 2017, C.U. n. 50G del 19 magio 2017) comminava alla ASD Olympictorre la perdita della gara per 0 – 3; c)assicurando all’USD Parenti un ingiusto vantaggio nella classifica finale in danno della ASD Roggiano Calcio 1973: infatti per effetto di tale risultato a tavolino l’USD Parenti (con punti 53) scavalcava nella classifica finale del girone A del Campionato Allievi Provinciali l’ASD Roggiano Calcio 1973 (punti 52); -Sig. LINZA DOMENICO -a) sottoscriveva per conto della A.S.D. Olympictorre la richiesta di variazione/spostamento della data di svolgimento della gara tra ASD Olympictorre e USD Parenti, valida per il girone A del Campionato Allievi Provinciali, dal 14 maggio 2017 al 16 maggio 2017, in violazione del divieto di modifiche al programma nelle ultime tre giornate di campionato, così ponendo in essere un fatto astrattamente idoneo ad alterare il regolare risultato della gara e ad assicurare un ingiusto vantaggio all’USD Parenti (che avrebbe potuto giocare già conoscendo il risultato della gara riguardante l’ASD Roggiano Calcio 1973 diretta concorrente per la vittoria finale del girone); , all’epoca dei fatti Presidente e accompagnatore della A.S.D. OLIMPICTORRE, in occasione della gara disputatasi il 16 maggio 2017 tra ASD Olympictorre e l’USD Parenti valida per il Campionato Allievi Provinciali, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, anche con riferimento al divieto di modifiche al programma nelle ultime tre giornate di campionato (C.U. n. 9G del 9 novembre 2016), e 7, comma 1 e 2, CGS: -b)nel corso dell’incontro di calcio del 16 maggio 2017 tra ASD Olympictorre e USD Parenti, valido per il Campionato Allievi Provinciali, girone A, al 7’ minuto del secondo tempo non si opponeva ed anzi acconsentiva ed approvava la scelta dell’allenatore, sig. Mirengo Domenico, di far entrare, in sostituzione di altro calciatore, il sig. Ferrara Aniello (nato il 9/7/2003, matricola FIGC 2168226), di età inferiore a 14 anni e quindi privo dei requisiti anagrafici per poter essere utilizzato in gare di quella categoria; -c)così poneva in essere un fatto idoneo ad alterare il risultato della gara giocata (4 a 1 in favore dell’ASD Olympictorre), giacché, accogliendo sul punto il reclamo proposto dalla USD Parenti, il Giudice Sportivo Territoriale (decisione del 18 maggio 2017, C.U. n. 50G del 19 magio 2017) comminava alla ASD Olympictorre la perdita della gara per 0 – 3; d)assicurando all’USD Parenti un ingiusto vantaggio nella classifica finale in danno della ASD Roggiano Calcio 1973: infatti per effetto di tale risultato a tavolino l’USD Parenti (con punti 53) scavalcava nella classifica finale del girone A del Campionato Allievi Provinciali l’ASD Roggiano Calcio 1973 (punti 52); - Sig. GAROFALO GIANLUCA -a) sottoscriveva per conto della U.S.D. Parenti la richiesta di variazione/spostamento della data di svolgimento della gara tra ASD Olympictorre e USD Parenti, valida per il girone A del Campionato Allievi Provinciali, dal 14 maggio 2017 al 16 maggio 2017, in violazione del divieto di modifiche al programma nelle ultime tre giornate di campionato, così ponendo in essere un fatto astrattamente idoneo ad alterare il regolare risultato della gara e ad assicurare un ingiusto vantaggio all’USD Parenti (che avrebbe potuto giocare già conoscendo il risultato della gara riguardante l’ASD Roggiano Calcio 1973 diretta concorrente per la vittoria finale del girone). , all’epoca dei fatti dirigente della U.S.D. PARENTI,in occasione della gara disputatasi il 16 maggio 2017 tra ASD Olympictorre e l’USD Parenti valida per il Campionato Allievi Provinciali, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, anche con riferimento al divieto di modifiche al programma nelle ultime tre giornate di campionato (C.U. n. 9G del 9 novembre 2016), e 7, comma 1, CGS: Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, e 7, commi 1, 2 e 3. del CGS delle società A.S.D. OLYMPICTORRE e U.S.D. PARENTI, alle quali appartenevano i soggetti avvisati, signori Mirengo Domenico e Linza Domenio (ASD OLYMPICTORRE), Garofalo Gianluca (USD PARENTI), al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai signori Domenico Mirengo, Domenico Linza e Gianluca Garofalo, nonché alla A.S.D. Olympictorre ed alla U.S.D. Parenti; Considerato che le dichiarazioni difensive rese in data 21 dicembre 2017 dal sig. Gianluca Garofalo non appaiono idonee ed escludere la sua colpevolezza, risolvendosi in un’inammissibile richiesta di giustificazione per ignoranza delle norme federali; Ritenuto di non dovere, allo stato, disporre l’archiviazione del procedimento relativamente ai comportamenti sopra descritti e di avere, pertanto, l’intenzione di procedere al deferimento sulla scorta delle fonti di prova sopra indicate; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Carlo Saltelli; Visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S., HA DEFERITO a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE: 1)Il Sig. MIRENGO DOMENICO -a)nel corso dell’incontro di calcio del 16 maggio 2017 tra ASD Olympictorre e USD Parenti, valido per il Campionato Allievi Provinciali, girone A, al 7’ minuto del secondo tempo, faceva entrare, in sostituzione di altro calciatore, il sig. Ferrara Aniello (nato il 9/7/2003, matricola FIGC 2168226), di età inferiore a 14 anni e quindi privo dei requisiti anagrafici per poter essere utilizzato in gare di quella categoria; , all’epoca dei fatti allenatore della A.S.D. OLYMPICTORRE, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 7, comma 1 e 2, CGS, in quanto: -b)così poneva in essere un fatto idoneo ad alterare il risultato della gara giocata (4 a 1 in favore dell’ASD Olympictorre), giacché, accogliendo sul punto il reclamo proposto dalla USD Parenti, il Giudice Sportivo Territoriale (decisione del 18 maggio 2017, C.U. n. 50G del 19 magio 2017) comminava alla ASD Olympictorre la perdita della gara per 0 – 3; -c)assicurando all’USD Parenti un ingiusto vantaggio nella classifica finale in danno della ASD Roggiano Calcio 1973: infatti per effetto di tale risultato a tavolino l’USD Parenti (con punti 53) scavalcava nella classifica finale del girone A del Campionato Allievi Provinciali l’ASD Roggiano Calcio 1973 (punti 52); 2. Il Sig. LINZA DOMENICO -a) sottoscriveva per conto della ASD Olympictorre la richiesta di variazione/spostamento della data di svolgimento della gara tra ASD Olympictorre e USD Parenti, valida per il girone A del Campionato Allievi Provinciali, dal 14 maggio 2017 al 16 maggio 2017, in violazione del divieto di modifiche al programma nelle ultime tre giornate di campionato, così ponendo in essere un fatto astrattamente idoneo ad alterare il regolare risultato della gara e ad assicurare un ingiusto vantaggio all’USD Parenti (che avrebbe potuto giocare già conoscendo il risultato della gara riguardante l’ASD , all’epoca dei fatti Presidente e accompagnatore della A.S.D. OLIMPICTORRE, in occasione della gara disputatasi il 16 maggio 2017 tra ASD Olympictorre e l’USD Parenti valida per il Campionato Allievi Provinciali, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, anche con riferimento al divieto di modifiche al programma nelle ultime tre giornate di campionato (C.U. n. 9G del 9 novembre 2016), e 7, comma 1 e 2, CGS, in quanto: Roggiano Calcio 1973 diretta concorrente per la vittoria finale del girone); -b) nel corso dell’incontro di calcio del 16 maggio 2017 tra ASD Olympictorre e USD Parenti, valido per il Campionato Allievi Provinciali, girone A, al 7’ minuto del secondo tempo non si opponeva ed anzi acconsentiva ed approvava la scelta dell’allenatore, sig. Mirengo Domenico, di far entrare, in sostituzione di altro calciatore, il sig. Ferrara Aniello (nato il 9/7/2003, matricola FIGC 2168226), di età inferiore a 14 anni e quindi privo dei requisiti anagrafici per poter essere utilizzato in gare di quella categoria; -c) così poneva in essere un fatto idoneo ad alterare il risultato della gara giocata (4 a 1 in favore dell’ASD Olympictorre), giacché, accogliendo sul punto il reclamo proposto dalla USD Parenti, il Giudice Sportivo Territoriale (decisione del 18 maggio 2017, C.U. n. 50G del 19 magio 2017) comminava alla ASD Olympictorre la perdita della gara per 0 – 3; -d) assicurando all’USD Parenti un ingiusto vantaggio nella classifica finale in danno della ASD Roggiano Calcio 1973: infatti per effetto di tale risultato a tavolino l’USD Parenti (con punti 53) scavalcava nella classifica finale del girone A del Campionato Allievi Provinciali l’ASD Roggiano Calcio 1973 (punti 52); 3. Il Sig. GAROFALO GIANLUCA -a) sottoscriveva per conto della USD Parenti la richiesta di variazione/spostamento della data di svolgimento della gara tra ASD Olympictorre e USD Parenti, valida per il girone A del Campionato Allievi Provinciali, dal 14 maggio 2017 al 16 maggio 2017, in violazione del divieto di modifiche al programma nelle ultime tre giornate di campionato, così ponendo in essere un fatto astrattamente idoneo ad alterare il regolare risultato della gara e ad assicurare un ingiusto vantaggio all’USD Parenti (che avrebbe potuto giocare già conoscendo il risultato della gara riguardante l’ASD Roggiano Calcio 1973 diretta concorrente per la vittoria finale del girone); , all’epoca dei fatti dirigente della U.S.D. PARENTI,in occasione della gara disputatasi il 16 maggio 2017 tra ASD Olympictorre e l’USD Parenti valida per il Campionato Allievi Provinciali, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, anche con riferimento al divieto di modifiche al programma nelle ultime tre giornate di campionato (C.U. n. 9G del 9 novembre 2016), e 7, comma 1, CGS, in quanto: 4. la ASD OLYMPICTORRE 5. la , per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte riconducibili al proprio presidente, sig. Domenico Linza, e allenatore, sig. Domenico Mirengo; USD PARENTI IL DIBATTIMENTO , per responsabilità diretta ed oggettiva del proprio dirigente, sig. Gianluca Garofalo. Alla seduta del 12.03.2018, è comparso il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, il quale, dopo aver ampiamente illustrato i motivi del deferimento insistendo per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, così concludeva: 1. per Mirengo Domenico, squalifica di anni 4 (quattro); 2. per Linza Domenico, inibizione di anni 4 (quattro); 3. per Garofalo Gianluca, inibizione di anni 2 (due); 4. per l'ASD Olympictorre, punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso e ammenda di € 600,00 (seicento); 5. per l'USD Parenti punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso e ammenda di € 600,00 (seicento); Sono altresì comparsi gli avv.ti Monica Cosentino per Mirengo Domenico e Linza Domenico, e l'avv. Marco Ambrogio, per Garofalo Gianluca, i quali, dopo aver esposto le motivazioni difensive, concludevano preliminarmente per l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità del deferimento per decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare per decorrenza dei termini ex art.32 ter c. 4 cgs e, nel merito per il proscioglimento dei loro assistiti. Nessuno è presente per le società deferite:ASD Olympictorre e USD Parenti. Il Tribunale, esaminati gli atti del procedimento e le argomentazioni esposte dalle parti, espone quanto segue: MOTIVI DELLA DECISIONE I.- Non può essere accolta l'eccezione preliminare di improcedibilità del deferimento per decorrenza dei termini di cui all'art.32 ter comma 4 CGS, formulata dall'avv. Monica Cosentino per i sigg.ri Mirengo Domenico e Linza Domenico, e sollevata in dibattimento altresì dall'avv. Marco Ambrogio, nell'interesse di Garofalo Gianluca. Il Tribunale ritiene di dover aderire all'orientamento ormai pacifico nella giurisprudenza sportiva, che esclude la perentorietà del termine di cui all'art.32 ter co.4 CGS (cfr. Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, pubblicata su C.U. n.102/CFA, riunione del 7/2/2017). L'ordinamento non prevede una specifica sanzione di decadenza o di inammissibilità relativamente alla instaurazione del giudizio, nell'ipotesi in cui la Procura eserciti l'azione oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l'invio della memoria o per richiedere di essere sentito, mancando nella norma citata una esplicita previsione di perentorietà. Per tale motivo il procedimento deve intendersi regolarmente instaurato e l'eccezione in parola deve essere rigettata. II.- Nel merito, prima di esprimere qualsiasi valutazione sui fatti, occorre premettere alcuni brevi cenni in punto di prova e del relativo onere a carico delle parti, richiamando principi affermati dalla giurisprudenza sportiva e in precedenti pronunce da questo stesso Tribunale. In via generale, va precisato che, contrariamente al sistema penalistico, in cui vige il principio della presunzione di non colpevolezza, in forza del quale l'imputato può essere condannato soltanto in presenza di prove dimostrative della commissione del reato oltre ogni ragionevole dubbio, il giudizio disciplinare sportivo, ai fini della dimostrazione della colpevolezza soggiace a un sistema probatorio notevolmente ridotto. Non si tratta, come pure qualcuno ha asserito, di un'inversione dell'onere della prova, ma, piuttosto, di un sistema attenuato dell'onere probatorio, nel senso che a carico della Procura Federale non incombe l’onere di una rigorosa dimostrazione probatoria (necessaria, invece, nel processo penale). Sicché, nel procedimento disciplinare sportivo, ricade sull'incolpato, da una parte, l'onere di confutare l'evidenza del contestato illecito e, dall'altra, l'onere di offrire una ricostruzione dei fatti alternativa ai capi d'accusa, dettagliata, coerente e credibile. In tale prospettiva, la prova di un fatto, specialmente in riferimento a un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale. Il profilato sistema, non si pone in contrasto con quello più rigido e garantista della giustizia ordinaria, trattandosi - quella disciplinare - di una giustizia domestica accettata da tutti i suoi componenti al momento del tesseramento e/o affiliazione e rispondendo a esigenze di celerità, assolutamente indispensabile per assicurare la continuità delle gare e delle competizioni sportive. Tuttavia, le legittime limitazioni del sistema probatorio non possono sconfinare nella sommarietà (e meno che mai nell'arbitrarietà), restando pur sempre quel sistema assoggettato ai principi fondamentali propri dell'ordinamento giuridico generale. In sintesi, ai fini dell'accertamento della violazione disciplinare sportiva e della conseguente affermazione della responsabilità, non necessita la certezza assoluta della commissione dell'illecito (e, tanto meno, il superamento del principio di ogni ragionevole dubbio), essendo sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza, in ordine alla commissione dell’illecito. Ragionevole certezza che deve comunque essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, anche se inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. E a tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale. III- Tanto premesso, ritiene il Tribunale che il merito degli addebiti mossi ai deferiti suscita non poche né lievi perplessità, in quanto le emergenze istruttorie non consentono di acclarare con sufficiente grado di probabilità la responsabilità disciplinare degli incolpati. E le perplessità aumentano se si tiene conto che l'impianto accusatorio si fonda su un patto scellerato che sarebbe intervenuto tra le due società Olympictorre e ASD Parenti, ma, appurato che L'ASD Parenti per effetto della vittoria a tavolino ha acquisito tre punti decisivi per la vittoria del campionato, omette di ipotizzare quale sia stato l'interesse e quale vantaggio avrebbe lucrato l'Olympictorre. Sicché, secondo la prospettazione fornita dalla Procura Federale, risulta che la società Olimpictorre, con la condotta dolosa dei due dirigenti incolpati, avrebbe agito in maniera dolosa ponendo in essere atti idonei a consumare l'illecito contestato, al solo fine di avvantaggiare la società Parenti: -a) sottoscrivendo la richiesta di rinvio della gara del 14/5/2017, penultima giornata di campionato, nell'interesse esclusivo del Parenti, in corsa con il Roggiano per la vittoria finale; -b) accollandosi la responsabilità del presunto mancato funzionamento della caldaia degli spogliatoi del proprio terreno di gioco, per poter giustificare la richiesta di rinvio della gara; -c) provocando la vittoria a tavolino del Parenti, con l'entrata in campo a gara in corso, sul risultato in suo favore di 3-0, di un calciatore che non aveva titolo a giocare, perché minore di 14 anni. Di tale accordo non v'è prova, e neppure probabilità, non essendo chiaro il fine per cui i dirigenti della società Olympictorre avrebbero commesso il grave illecito, senza conseguire un vantaggio, ma al solo scopo di favorire l'ASD Parenti. Peraltro, si ravvisa nella concatenazione logica dei fatti, l'influenza decisiva di fattori esterni alla volontà degli agenti, fattori che sono stati determinanti nello sviluppo degli eventi, che hanno preso una direzione non lineare, e perciò non prevedibile “ab initio”. Così il rinvio della gara, vietato per regolamento nelle ultime tre giornate di campionato, è stato accordato in maniera irrituale, non prevedibile, come risulta dalle dichiarazioni degli interrogati riportate nella relazione della Procura Federale. Il calciatore colpito da malore, che veniva sostituito all'ultimo momento in distinta con una correzione a penna, con un altro calciatore che non aveva titolo a giocare, il quale entrava in campo sul 3-0, a risultato acquisito. Né va taciuto che, come eccepito dalla difesa dei dirigenti dell'Olympictorre, Linza e Mirengo, è stata la vittoria del Parenti sul Roggiano nello scontro diretto dell'ultima giornata a determinare il sorpasso in classifica e ad essere decisiva per l'assegnazione della vittoria finale, che la presunta “combine” non sarebbe stata da sola sufficiente a determinare: a seguito dell'assegnazione della vittoria a tavolino al Parenti per 0-3, con delibera pubblicata su C.U. n.50 del 19/5/2017, il Roggiano vantava due punti di vantaggio in classifica sul Parenti, al termine della penultima giornata. Tant'è che il Roggiano, il cui dirigente in sede di audizione davanti la Procura ha ammesso che già dal 16/5/2017 aveva appreso di una presunta combine, che si sarebbe concretizzata con l'assegnazione della vittoria a tavolino, ha atteso il 7/6/2017, dopo la sconfitta nello scontro diretto del 20/5/2017, per presentare l'esposto, da cui ha avuto origine il presente procedimento disciplinare. IV.- Sotto altro profilo, almeno una delle difese dei dirigenti deferiti ha offerto una ricostruzione dei fatti alternativa a quella sostenuta dall'accusa, che appare quantomeno coerente. Il difensore del Mirengo Domenico, avv. Monica Cosentino, ha puntualizzato che, in ogni caso, la sanzione della perdita della gara a tavolino non ha comportato il sorpasso in classifica, determinato dalla vittoria nello scontro diretto dell'ultima giornata e che l'allenatore dell'Olympictorre, suo assistito, avrebbe ignorato l'età del giovane calciatore Ferrara Aniello, che è stato inserito in distinta all'ultimo momento in sostituzione del calciatore Sangineto Carlo colto da malore, come dimostra la correzione a penna della distinta. Linza Domenico, dirigente dell'Olympictorre, che ha sottoscritto la richiesta di rinvio della gara, per il tramite dell'avv.Cosentino sostiene di aver agito per la sussistenza di una circostanza eccezionale (lavori di manutenzione dell'impianto termoidraulico del campo). Argomenta però che la richiesta di ripetizione della gara, nella vigenza del divieto di rinvio per le ultime tre giornate di campionato, dimostra la buona fede, ossia la volontà di disputare la gara, sottolineando che, al contrario, una rinuncia a disputare la gara, a norma dell'art.53 NOIF avrebbe comportato comunque la vittoria a tavolino del Parenti, esponendo l'Olimpictorre a sanzioni certamente meno gravi di quelle contestate, per violazione dell'art.1 comma 1 CGS. Ed inoltre, se la Procura asserisce che il rinvio della gara avrebbe avvantaggiato il Parenti, al contrario, pur conoscendo il risultato del Roggiano, il Parenti ha perso 4-1 contro l'Olympictorre, per cui, osserva la difesa del Linza, se fosse stata realmente organizzata una combine, sarebbe stato più logico perdere sul campo. Il Linza, che ha modificato in distinta il nome a penna del calciatore Sangineto Carlo, colto da malore, con Ferrara Aniello, senza informare l'allenatore Mirengo Domenico, ha ammesso di non avere verificato l'età del giocatore, che avrebbe compiuto 14 anni a luglio, un mese e mezzo dopo la gara, e per tale condotta è stato sanzionato con l'inibizione di un mese dal Giudice Sportivo (CU n.50 G del 19/5/2017). Quanto al sig. Garofalo Gianluca, la difesa ha evidenziato che la firma apposta sulla richiesta di rinvio per conto della società Parenti non è la sua, bensì del dirigente Fabio Guzzo e che pertanto il Garofalo è estraneo alle accuse. V.- Ma nella poco chiara ricostruzione dei fatti e nella insufficienza di riscontri probatori, questo Tribunale ritiene di dover optare per il proscioglimento degli incolpati, dei quali sostanzialmente manca la dimostrazione di colpevolezza. Con la conseguenza che, più che la colpevolezza, emerge una certa approssimazione dei singoli protagonisti della vicenda nel compiere atti o fatti, in ogni caso, non idonei ad alterare i risultati della gara. Appare opportuno precisare che non si vuole, qui, affermare che i fatti si siano effettivamente svolti in un senso o nell'altro, né entrare nel merito della sussistenza o meno degli illeciti contestati, ossia indagare sulla posizione dei singoli addebiti, ma, ai fini che interessano, si vuole solo evidenziare che gli elementi raccolti non consentono di raggiungere quel minimo grado di probabilità ovvero quella ragionevole certezza necessari per l'affermazione di colpevolezza. Di talchè gli incolpati devono essere prosciolti da ogni accusa. P.Q.M. proscioglie i Sigg.ri MIRENGO DOMENICO, all’epoca dei fatti Allenatore della Società A.S.D. Olympictorre; LINZA DOMENICO, all’epoca dei fatti Presidente e Accompagnatore della Società A.S.D. Olympictorre; GAROFALO GIANLUCA, all’epoca dei fatti dirigente della Società U.S.D. Parenti; la Società A.S.D. OLYMPICTORRE e la Società U.S.D. PARENTI, dagli addebiti a loro carico.

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