C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 140 del 21/03/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 25 a carico di: Società A.C.D. CITTÀ DI AMANTEA 1927, per le violazioni addebitate alla propria tifoseria che ha posto in essere comportamenti violenti, e per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1 e art.14 comma 1 C.G.S., come accertati nel corso dell’attività di indagine. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., nr. 6235/142/pfi17-18/CS/gb del 19/01/2018.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 25 a carico di:

Società A.C.D. CITTÀ DI AMANTEA 1927, per le violazioni addebitate alla propria tifoseria che ha posto in essere comportamenti violenti, e per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1 e art.14 comma 1 C.G.S., come accertati nel corso dell’attività di indagine. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., nr. 6235/142/pfi17-18/CS/gb del 19/01/2018.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale f.f., Letti gli atti del procedimento disciplinare n.142 pf.17/18, avente ad oggetto: ““Accertamenti in merito alla condotta di sostenitori della Società A.C.D.CITTÀ’ DI AMANTEA 1927 che, in occasione della gara A.C.D. Città di Amantea 1927 – A.S.D. Cariati del 04.03.2017, valevole per il campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, danneggiavano il pullman della Società A.S.D. Cariati posto all'esterno dell'impianto sportivo”. Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto è stata espletata ampia attività istruttoria e di indagine. La documentazione sulla quale è fondata l’attività requirente è quella inviata dalla segreteria della Procura Federale in atti e quella acquisita anche a seguito dell’attività inquirente svolta dai collaboratori dott. Walter Moretti e Roberta Pacenza, come di seguito specificata: Ø Lettera del Comitato Regionale Calabria alla Procura Federale; Ø Stralcio del Comunicato Ufficiale n.119 del 9.03.2017 dove il Giudice Sportivo, letta la comunicazione della Società Cariati con la quale denunciava il danneggiamento dell’autobus che trasportava la propria squadra, in occasione della gara “Città di Amantea 1927 – ASD Cariati”, non riscontrando nulla negli atti ufficiali dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale; Ø Copia del referto Arbitrale del Sig. Longo Carlo Bruno del 4.03.2017, relativa alla gara Città di Amantea 1927 – Cariati”, dal quale risulta che al termine della gara alcuni sostenitori della Società Città di Amantea 1927 attendevano all’ingresso degli spogliatoi, minacciando verbalmente, la terna arbitrale e la squadra ospite; Ø Relazione della Società ASD Cariati, su quanto accaduto al termine della gara “Città di Amantea 1927 – Cariati” il 4.03.2017, (risultato di 1-1) con allegate n.5 fotografie e relativo articolo di cronaca sulla suddetta gara; Ø Copia del Verbale di querela sporta alla Stazione dei Carabinieri di Cirò Marina in data 7.03.2017 dal Sig. Prasacchio Filippo, autista del Pullman della ditta “Sestito Viaggi” che portava la squadra del Cariati; Ø Foglio di Censimento della Società “A.S.D. Cariati “relativo alla Stagione Sportiva 2016-2017; Ø Foglio di Censimento della Società “A.C.D. Città di Amantea 1927” relativo alla Stagione Sportiva 2016-2017; Ø Relazione collaboratori Procura Federale. Ritenuto che nel Comunicato Ufficiale n.119 del 9.03.2017 del Comitato Regionale Calabria la squadra della Città di Amantea 1927 è stata sanzionata in quanto a fine gara i propri sostenitori sono entrati negli spogliatoi ed hanno proferito ingiurie sia contro la terna arbitrale che contro i calciatori della squadra dell’ASD Cariati; visto che dagli atti sopra indicati emergono ulteriori violazioni del C.G.S. poste in essere dalla tifoseria della squadra Città di Amantea 1927, cosi come accertato dall’attività di indagine svolta; ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 1 comma 1 e art.14 comma 1 CGS, della società Città di Amantea 1927 alla quale apparteneva il tifoso che ha posto in essere le predette violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata alla Società Città di Amantea 1927 e dalla stessa regolarmente ricevuta; ritenuto, pertanto, che la Società Città di Amantea 1927 risponde per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 1 comma 1 e art. 14 comma 1 C.G.S. per le violazioni addebitate alla propria tifoseria che ha posto in essere comportamenti violenti durante la partita ASD Città Di Amantea 1927 - ASD Cariati del 4.03.2017; visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del C.G.S. e 43, comma 6 delle N.O.I.F.; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Deosdedio Litterio; HA DEFERITO a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE la Società A.C.D. CITTÀ DI AMANTEA 1927, per le violazioni addebitate alla propria tifoseria che ha posto in essere comportamenti violenti, e per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1 e art. 14 comma 1 C.G.S., come accertati nel corso dell’attività di indagine. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 19.03.2018 compariva il rappresentante della Procura Federale, avv. Antonio Quintieri, il quale, dopo aver ampiamente illustrato i motivi del deferimento insistendo per l'affermazione di responsabilità della società deferita, formulava le seguenti richieste sanzionatorie nei confronti della Società A.C.D. Città di Amantea 1927: - un punto di penalizzazione in classifica da scontare nel corrente campionato; - ammenda di € 500,00.

Alla citata riunione comparivano, anche: - il Signor Marcello Socievole Dirigente della società A.C.D. Città di Amantea 1927 e l’avv. Piero Perri, per la Società A.C.D. Città di Amantea 1927; Nei termini consentiti dalla normativa federale la società deferita ha fatto pervenire memoria. Il difensore ha chiesto in via preliminare volersi dichiarare la nullità del deferimento in relazione all'art. 1 comma 1 C.G.S. non pertinente a suo dire ai fatti oggetto di contestazione. Ha formulato quindi richiesta di proscioglimento della società A.C.D. Città di Amantea 1927 muovendo dall’assunto secondo cui non vi è prova del verificarsi di alcun accadimento rilevante negli spazi immediatamente adiacenti all’impianto di gioco o all’interno del medesimo. In subordine ha richiesto l’attenuazione della responsabilità della società per la sussistenza delle esimenti di cui all'art. 13 comma 1 lettera a) e lettera e) C.G.S.. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino parzialmente gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In via preliminare nessun pregio merita il rilievo relativo alla nullità del deferimento che appare correttamente formulato e che solo per un mero errore materiale non ha fatto riferimento all’art. 1 bis comma 1 C.G.S.. Nel merito ritiene che il secondo episodio in danno dell’autobus del Cariati non possa essere attribuito alla società A.C.D. Città di Amantea 1927 in quanto posto in essere dal proprio tifoso a distanza di circa un chilometro dall’impianto di gioco sulla strada pubblica (SS 18). L’articolo 14 C.G.S. statuisce infatti che le società rispondono per i fatti violenti commessi da uno o più dei propri sostenitori in occasione della gara, esclusivamente all’interno del proprio impianto sportivo, o nelle aree esterne immediatamente adiacenti. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone di irrogare nei confronti della Società A.C.D.CITTÀ DI AMANTEA 1927 l’ammenda € 500,00(cinquecento/00).

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