C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 145 del 27/03/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 73 della Società A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 136 del 15.03.2018 (ammenda € 300,00).
RECLAMO nr. 73 della Società A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 136 del 15.03.2018 (ammenda € 300,00).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il legale ed il rappresentante della Società reclamante; RILEVA le vicende per cui è reclamo e per le quali è stata sanzionata con l’ammenda in epigrafe l’Olympic Rossanese sono riportate per come segue dal giudice di prime cure: “per comportamento offensivo verso Organi Federali da parte di propri sostenitori durante la gara, nonché per avere lanciato in campo dei palloni con l’intento di ritardare la ripresa del gioco”. La reclamante nega che tali eventi si siano verificati rappresentando che la propria tifoseria si è contraddistinta, durante tutto l’arco del campionato, per correttezza e sportività come riconosciuto del resto dagli avversari. L’arbitro nel suo rapporto riporta in maniera puntuale i fatti ascritti ai sostenitori dell’Olympic Rossanese in particolare precisando che il comportamento offensivo di questi si è sostanziato in un coro offensivo nei confronti della “Lega Italiana”. Non può pertanto questo Collegio porre in dubbio il loro verificarsi. L’entità della sanzione dell’ammenda, tuttavia, risulta eccessiva in relazione ai fatti contestati e va, in parziale accoglimento del reclamo, ridotta a 150,00 €. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda ad € 150,00 (centocinquanta/00) e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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