C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 145 del 27/03/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 74 della Società Comprensorio SAN LUCIDO FIUMEFREDDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 49 SGS del 15.03.2018 (squalifica calciatore BENINCASA Alfredo per TRE giornate; squalifica calciatore DE LUCA POLITANO Francesco per CINQUE giornate; squalifica calciatore COLOMBO Luca per DUE giornate; squalifica calciatore MIGLIORI Cristian per UNA giornata; squalifica allenatore ESPOSITO Elio fino al 14 aprile 2018; inibizione dirigente DE ROSE Gianluca (già inibito fino al 26.05.2018) fino al 26 giugno 2018; inibizione dirigente SERTO Francesco fino al 14 aprile 2018).

RECLAMO nr. 74 della Società Comprensorio SAN LUCIDO FIUMEFREDDO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 49 SGS del 15.03.2018 (squalifica calciatore BENINCASA Alfredo per TRE giornate; squalifica calciatore DE LUCA POLITANO Francesco per CINQUE giornate; squalifica calciatore COLOMBO Luca per DUE giornate; squalifica calciatore MIGLIORI Cristian per UNA giornata; squalifica allenatore ESPOSITO Elio fino al 14 aprile 2018; inibizione dirigente DE ROSE Gianluca (già inibito fino al 26.05.2018) fino al 26 giugno 2018; inibizione dirigente SERTO Francesco fino al 14 aprile 2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA al 21’ del primo tempo della gara Allievi Regionali San Lucido Fiumefredddo – Azzurra 2008, l'arbitro, a seguito dell'assegnazione di un calcio di rigore a favore della società Azzurra 2008, veniva circondato dai calciatori della società San Lucido Fiumefreddo e tra questi il calciatore Benincasa Alfredo che lo minacciava gravemente; l'arbitro ne decideva l'espulsione ma il calciatore De Luca Politano Francesco, per impedire l'estrazione del cartellino, bloccava con una mano il braccio dell'arbitro e con l'altra lo afferrava tra il colletto della divisa ed il collo, profferendo nei suoi riguardi frasi minacciose; durante l'accerchiamento un calciatore della società San Lucido Fiumefreddo, non identificato dall'arbitro, tentava di colpire lo stesso con un pugno allo stomaco non riuscendovi; dopo la trasformazione del rigore e l'espulsione dei due giocatori sopra nominati, anche l'allenatore della società San Lucido Fiumefreddo, Esposito Elio, teneva un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro e, pertanto, veniva allontanato dal terreno di gioco; successivamente, a seguito di una ulteriore espulsione del calciatore Colombo Luca per atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario, l'arbitro veniva nuovamente accerchiato e minacciato dai giocatori del San Lucido Fiumefreddo, tra i quali anche Migliori Cristian che era in panchina. Per queste circostanze l'arbitro non era più nelle condizioni fisiche e mentali di continuare a dirigere la gara e sospendeva definitivamente la partita rientrando nello spogliatoio dove avvertiva forte giramento di testa e difficoltà respiratorie. Nello spogliatoio l'allenatore Esposito Elio, precedentemente allontanato, teneva nei confronti dell'arbitro un comportamento offensivo e minaccioso unitamente ai dirigenti De Rose Gianluca e Serto Francesco. La reclamante impugna le squalifiche comminate ai suoi tesserati negando totalmente quanto asserito dall’arbitro che avrebbe a suo dire commesso una serie di errori tecnici nella direzione di gara e non sarebbe stato minimamente avvicinato dai tesserati del San Lucido Fiumefreddo. Il reclamo è inammissibile nella parte in cui si impugnano le squalifiche comminate, ai calciatori: - Colombo Luca per due giornate; - Migliori Cristian per una giornata; all’allenatore: - Esposito Elio fino al 14 aprile 2018; e le inibizioni ai dirigenti: - De Rose Gianluca (già inibito fino al 26.05.2018) fino al 26 giugno 2018; - Serto Francesco fino al 14 aprile 2018; in quanto l’art. 45, comma 3 del C.G.S. dichiara non impugnabili in alcuna sede le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara e le inibizioni per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese. In merito alle posizioni dei calciatori Benincasa Alfredo, squalificato per tre giornate, e De Luca Politano Francesco, squalificato per cinque, ritiene questo Collegio che il rapporto dell’arbitro è puntuale, esaustivo e privo di vizi logici. Anche le sanzioni appaiono del tutto congrue ed adeguate ai gravi fatti addebitati. Il reclamo è pertanto, in tale parte, da rigettare. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo in relazione alle sanzioni di COLOMBO Luca, MIGLIORI Cristian, ESPOSITO Elio, DE ROSE Gianluca, SERTO Francesco; rigetta nella parte in cui si impugnano le squalifiche di BENINCASA Alfredo e DE LUCA Politano Francesco; dispone incamerarsi la tassa.

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