C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 155 del 18/04/2018 – Delibera – RECLAMO nr.81 della Società A.S.D. ROGGIANO 1973 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.141 del 22.03.2018 (ammenda di € 500,00, inibizione del dirigente SALITURO Giampiero fino al 31.10.2018, inibizione del dirigente MARSICO Giuseppe fino al 21.05.2018).
RECLAMO nr.81 della Società A.S.D. ROGGIANO 1973
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.141 del 22.03.2018 (ammenda di € 500,00, inibizione del dirigente SALITURO Giampiero fino al 31.10.2018, inibizione del dirigente MARSICO Giuseppe fino al 21.05.2018).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro e degli assistenti nn.1 e 2 della gara A.S.D. Rossanese - A.S.D. Roggiano 1973 del 17/03/2018 risulta quanto qui di seguito riportato: - al 31’ del II tempo, il direttore di gara allontanava dal terreno di gioco il massaggiatore Marsico Giuseppe (Roggiano 1973), su segnalazione dell’assistente n.1, per avere protestato nei confronti di quest’ultimo tenendo un comportamento offensivo. A seguito del suddetto provvedimento, il Marsico minacciava l’assistente; - a fine gara, mentre la terna arbitrale si accingeva a rientrare negli spogliatoi, un sostenitore dell’A.S.D. Roggiano 1973 entrava abusivamente sul terreno di gioco e colpiva con “due schiaffi sulla spalla destra” l’assistente n.2, provocandogli un “lieve dolore”; - successivamente, il dirigente accompagnatore del Roggiano 1973, Salituro Giampiero, proferiva espressioni offensive e minacciose nei confronti dell’assistente n.1; quest’ultimo dichiara testualmente che, in tale frangente, il dirigente in questione: “cercava di aggredirmi” ma “veniva trattenuto dal custode e poi dai calciatori”. Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della Società A.S.D. Roggiano 1973 (cfr. C.U. n.141 del 22/03/2018 del Comitato Regionale Calabria): - ammenda di € 500,00 e diffida alla società; - inibizione a svolgere ogni attività fino al 31/10/2018 al dirigente Salituro Giampiero; - inibizione a svolgere ogni attività fino al 21/05/2018 al dirigente Marsico Giuseppe.
La reclamante dichiara che i due dirigenti avrebbero protestato nei confronti dei succitati ufficiali di gara senza, tuttavia, assumere “atteggiamenti aggressivi” mentre per quanto concerne l’entrata in campo abusiva del proprio tifoso (resosi responsabile di aver colpito l’assistente n.2 con due schiaffi sulla spalla), la stessa, a suo dire, non si sarebbe verificata se fossero state presenti le forze dell’ordine. In conclusione, chiede la revoca di tutti i provvedimenti assunti a suo carico dal giudice di prime cure. Il verificarsi degli eventi non può essere assolutamente posto in dubbio tenuto conto del valore di prova privilegiata dei referti degli ufficiali di gara nei quali i fatti sono stati riportati in maniera esaustiva e scevra da vizi logici. Residua a questo Collegio, pertanto, esclusivamente la valutazione sulla congruità delle sanzioni irrogate, in relazione alla quale si osserva: 1)in riferimento alla posizione del dirigente Marsico Giuseppe, resosi responsabile di un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’assistente n.1, la sanzione di primo grado appare congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli; 2)relativamente alla posizione del dirigente Salituro Giampiero, appare chiaro che lo stesso si sia reso responsabile di un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’assistente n.1; tuttavia, nella condotta posta in essere dal dirigente de quo, per come descritta negli atti ufficiali, non si ravvedono gli estremi della tentata aggressione, mancando gli atti idonei e diretti in modo non equivoco, necessari per poter configurare la fattispecie, dovendo essere, invece, ricondotta ad una vibrata protesta. Di conseguenza, la sanzione irrogatagli dal giudice di prime cure deve essere ridotta; 3)infine, in riferimento alla sanzione irrogata alla società reclamante, a titolo di responsabilità oggettiva per l’entrata abusiva sul terreno di gioco di un proprio sostenitore, resosi responsabile dei fatti narrati in precedenza, la stessa appare congrua ed adeguata a quanto accaduto; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: - riduce l’inibizione a svolgere ogni attività irrogata al dirigente SALITURO Giampiero fino al 31 AGOSTO 2018; - conferma nel resto; -dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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