C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 155 del 18/04/2018 – Delibera – RECLAMO nr.82 del sig. FERRAZZO Antonio (Società A.S.D. W.S. Catanzaro) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 146 del 29.03.2018( squalifica fino al 30.06.2018).
RECLAMO nr.82 del sig. FERRAZZO Antonio (Società A.S.D. W.S. Catanzaro)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 146 del 29.03.2018( squalifica fino al 30.06.2018).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA il reclamante impugna la decisione del Giudice sportivo che ha sanzionato il suo comportamento qualificandolo come reiteratamente offensivo nei confronti dell’arbitro. Al Ferrazzo inoltre viene imputato di avere dalla tribuna incitato le proprie calciatrici ad un comportamento scorretto. Il Ferrazzo nega di aver tenuto i comportamenti ascritti riconoscendo esclusivamente di essersi allontanato dal campo con “provocatoria lentezza”. La sanzione appare da riformare riducendola a tutto il 30.04.2018 adeguandola alla effettiva gravità dei fatti contestati. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al sig. FERRAZZO Antonio a tutto il 30 APRILE 2018 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società A.S.D. W.S. Catanzaro che ha provveduto a versarla per conto del suo tesserato.
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