C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 155 del 18/04/2018 – Delibera – RECLAMO nr.84 del sig. CARACCIOLO Domenico (S.S. San Pietro Apostolo) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale nr 50 del 15.03.2018 (squalifica fino al 19.09.2018).

RECLAMO nr.84 del sig. CARACCIOLO Domenico (S.S. San Pietro Apostolo)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale nr 50 del 15.03.2018 (squalifica fino al 19.09.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA in primo grado il Giudice Sportivo irrogava la sanzione in epigrafe in quanto il Caracciolo al 34’ del 2º tempo veniva allontanato per reiterate proteste avverso decisioni arbitrali, dopo che lo stesso più volte durante la gara era stato invitato dall'arbitro ad assumere atteggiamenti più corretti, in quanto ad ogni interruzione della gara, istigava i propri calciatori a reagire alle provocazioni dei calciatori avversari. In particolare al 44’ del 1º tempo, entrava abusivamente sul terreno di gioco, spingendo ed insultando i giocatori avversari con frasi offensive. Dopo l'allontanamento, il Caracciolo si posizionava all'esterno del terreno di gioco dietro le panchine e da quella posizione continuava a protestare rivolgendo frasi offensive nei confronti dell'arbitro. Il Caracciolo nega di aver tenuto i comportamenti ascritti imputandosi esclusivamente di aver protestato, in modo comunque corretto, per le decisioni arbitrali non condivisibili. Il rapporto dell’arbitro tuttavia non può essere posto in dubbio in quanto riferisce i fatti in maniera puntuale e circostanziata. La sanzione appare, tuttavia, da riformare riducendola a tutto il 31.05.2018 adeguandola alla effettiva gravità dei fatti contestati. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al sig. CARACCIOLO Domenico a tutto il 31.05.2018 e dispone restituirsi la tassa.

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