C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 155 del 18/04/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 85 della Società A.S.D. ALBIDONA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale nr. 32 del 22.03.2018 ( AMMENDA di € 150,00 e DIFFIDA; squalifica calciatori LAINO Leonardo fino al 22 MARZO 2021, MANNATO Daniel per QUATTRO gare effettive e PALADINO Francesco, per TRE gare effettive; squalifica allenatore LEONETTI Carlo Rocco fino al 30 GIUGNO 2018; inibizione Dirigente Accompagnatore MIDDONNO Vincenzo, fino al 31 MAGGIO 2018. Dette sanzioni vanno considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative per come statuito dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nr. 256/A del 27.1.2016).

RECLAMO nr. 85 della Società A.S.D. ALBIDONA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale nr. 32 del 22.03.2018 ( AMMENDA di € 150,00 e DIFFIDA; squalifica calciatori LAINO Leonardo fino al 22 MARZO 2021, MANNATO Daniel per QUATTRO gare effettive e PALADINO Francesco, per TRE gare effettive; squalifica allenatore LEONETTI Carlo Rocco fino al 30 GIUGNO 2018; inibizione Dirigente Accompagnatore MIDDONNO Vincenzo, fino al 31 MAGGIO 2018. Dette sanzioni vanno considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative per come statuito dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nr. 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA -dopo il triplice fischio finale della gara Albidona – La Sportiva Cariatese del 18.03.2018, il calciatore n. 11 della società Albidona, Laino Leonardo, si avvicinava minacciosamente al Direttore di Gara e gli lanciava il pallone con le mani, colpendolo alla spalla e procurandogli dolore; - immediatamente dopo, lo stesso, si avvicinava all’Arbitro con fare intimidatorio, gli si rivolgeva in maniera ingiuriosa e minacciosa e lo colpiva con uno schiaffo al viso ed un pugno al petto che gli procuravano forte dolore; - si avvicinava quindi anche il calciatore n. 18 della società Albidona, Mannato Daniel, il quale applaudiva platealmente ed ironicamente per il gesto perpetrato nei confronti del Direttore di Gara e gli rivolgeva frasi offensive e minacciose; - contestualmente, nella confusione creatasi, l’allenatore della citata società, Leonetti Carlo Rocco, rivolgeva frasi irriguardose nei confronti dell’Arbitro, lo strattonava prendendolo dalla divisa e gli bloccava il braccio con le mani non permettendogli di proteggersi dallo schiaffo e dal pugno ricevuto; - dopo qualche minuto, intervenivano i Carabinieri per ripristinare l’ordine e scortavano l’Arbitro nel proprio spogliatoio; - due persone non inserite in distinta, tra cui il calciatore della società Albidona, Paladino Francesco, riconosciuto dal Direttore di Gara per averlo arbitrato in precedenza, gli rivolgevano frasi offensive e minacciose; - grazie all’intervento dei Carabinieri, l’Arbitro riusciva a fare ingresso nello spogliatoio, ma dopo pochi minuti vi faceva ingresso anche il Dirigente Accompagnatore della società Albidona, Middonno Vincenzo, il quale chiedeva di non riportare nulla di quanto accaduto sul referto, affermando che, la responsabilità degli eventi, fosse solo ed esclusivamente dello stesso Direttore di Gara. Il Giudice di primo Grado presso atto dei fatti per come riportati irrogava le sanzioni di cui in epigrafe. L’Albidona confuta in reclamo i singoli episodi rappresentando che “gli animi si sono surriscaldati per le assurde decisioni arbitrali e comportamenti provocatori del Direttore di Gara”, e comunque nega che si siano verificati contatti fisici violenti da parte dei propri tesserati tali da giustificare sanzioni tanto pesanti quanto ingiuste. Ritiene questo Collegio che il rapporto dell’arbitro non mostra alcun profilo di vulnerabilità in quanto riporta ogni comportamento contestato ai tesserati dell’Albidona in maniera puntuale e circostanziata. Al contrario la tesi della reclamante appare assolutamente carente da un punto di vista logico-fattuale in quanto da un lato nega in toto il verificarsi degli episodi attribuiti, dall’altro offre una ricostruzione alternativa degli episodi stessi a quella del giudice ribaltando, in maniera paradossale, la responsabilità per l’accaduto sul Direttore di Gara. L’analisi delle sanzioni irrogate impone una valutazione di assoluta congruità ed adeguatezza delle stesse alla gravità dei singoli episodi e del contesto generale venutosi a creare. Il reclamo, pertanto, è da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. Conferma – ai sensi dell’art. 16, comma 4 bis, del C.G.S. - l’applicazione delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014. (C.U. n° 256/A del 27.01.2016)

 

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