C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 155 del 18/04/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 86 della società A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.54 SGS del 29.03.2018 (squalifica calciatore CELI Alessio fino al 15.07.2018, squalifica calciatore LARDINO Bruno Francesco fino al 30.06.2018).

RECLAMO nr. 86 della società A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.54 SGS del 29.03.2018 (squalifica calciatore CELI Alessio fino al 15.07.2018, squalifica calciatore LARDINO Bruno Francesco fino al 30.06.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Pantere Nere Catanzaro – A.S.D. Promosport Taverna del 26/03/2018 risulta che: - al 39’ del II tempo, il calciatore Celi Alessio (Pantere Nere CZ) spingeva violentemente il direttore di gara dopo avergli poggiato le mani sul petto e, a seguito della notifica del conseguente provvedimento di espulsione, gli rivolgeva un’espressione offensiva; - successivamente, il direttore di gara espelleva anche il calciatore Lardino Bruno Francesco della medesima società, reo di avergli poggiato le mani sul petto, spingendolo con violenza. Il Giudice Sportivo Territoriale, per i fatti suddetti, ha squalificato Celi Alessio fino al 15/07/2018 e Lardino Bruno Francesco fino al 30/06/2018 (cfr. C.U. n.54 SGS del 29/03/2018 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). L’A.S.D. Pantere Nere Catanzaro chiede di ricondurre ad equità le squalifiche dei due calciatori, sostenendo che entrambi abbiano effettivamente poggiato le mani sul petto dell’arbitro ma negando categoricamente che lo abbiano spintonato e, relativamente al Celi, offeso. Il verificarsi degli eventi non può essere posto in dubbio tenuto conto del valore di prova privilegiata del rapporto arbitrale e del fatto che gli accadimenti sono stati riportati in modo puntuale, immune da vizi logici. Residua a questo Collegio, pertanto, esclusivamente la valutazione sulla congruità delle sanzioni irrogate; pertanto, valutata la gravità dei fatti ascritti ai calciatori in questione, ritiene conforme a giustizia operare una riduzione delle sanzioni irrogategli in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti stessi; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: - riduce la squalifica del calciatore CELI Alessio fino al 31/05/2018; - riduce la squalifica del calciatore LARDINO Bruno Francesco fino al 31/05/2018. Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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