C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 162 del 27/04/2018 – Delibera – RECLAMO n.92 della Società U.S.D. CINQUEFRONDESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 12.04.2018 ( squalifica dell’allenatore MAIO Maurizio fino all’11.06.2018).
RECLAMO n.92 della Società U.S.D. CINQUEFRONDESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 12.04.2018 ( squalifica dell’allenatore MAIO Maurizio fino all’11.06.2018). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che alla stregua del rapporto arbitrale i fatti ascritti a Maio Maurizio devono essere inquadrati nel comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro; ritenuto anche che lo stesso Maio Maurizio, a fine gara, riconosceva la propria responsabilità contraria ai principi che devono ispirare le competizioni sportive, porgendo all’arbitro le proprie scuse e che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione inflitta dal primo giudice; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico di MAIO Maurizio fino al 20 MAGGIO 2018 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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