C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 168 del 08/05/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 96 della Società A.S.D. ROSE CITY avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 161 del 26.04.2018 (squalifica del calciatore MANNEH Alagie per CINQUE gare effettive).

RECLAMO nr. 96 della Società A.S.D. ROSE CITY

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 161 del 26.04.2018 (squalifica del calciatore MANNEH Alagie per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto dell’arbitro della gara A.S.D. Atletico Corigliano - A.S.D. Rose City del 22/04/2018 risulta che, al 22’ del II tempo, il direttore di gara espelleva il calciatore Manneh Alagie (Rose City), per avere sputato in faccia ad un calciatore avversario, attingendolo. Dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, il succitato calciatore rivolgeva frasi irriguardose all’indirizzo dell’arbitro. Il Giudice Sportivo Territoriale, in riferimento ai fatti di cui sopra, ha squalificato il calciatore Manneh Alagie per cinque gare (cfr. C.U. n.161 del 26/04/2018 del Comitato Regionale Calabria). L’A.S.D. Rose City impugna il provvedimento chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione, effettuando una ricostruzione dei fatti sostanzialmente differente rispetto a quanto riportato nel rapporto arbitrale e negando entrambi gli addebiti contestati al proprio calciatore. Il rapporto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata, riporta i fatti in maniera puntuale ed immune da vizi logici e, pertanto, non può essere messo in dubbio quanto ascritto al calciatore Manneh Alagie. I profili di disvalore morale e sociale che connotano il gesto dello sputo compiuto dal calciatore in questione ed il comportamento irriguardoso tenuto dallo stesso nei confronti dell’arbitro, inducono a ritenere la sanzione irrogatagli in primo grado congrua ed adeguata. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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