C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 178 del 05/06/2018 – Delibera – RECLAMO nr 98 della Società A.S.D. VILLAGGIO EUROPA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr 47 del 03.05.2018 (squalifica calciatore Alessandro LOVECCHIO fino al 03/05/2023, squalifica calciatore Luca SCARCELLI fino al 31.01.2019, ammenda € 600,00 – La sanzione irrogata al calciatore Lovecchio Alessandro va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC – C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

RECLAMO nr 98 della Società A.S.D. VILLAGGIO EUROPA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr 47 del 03.05.2018 (squalifica calciatore Alessandro LOVECCHIO fino al 03/05/2023, squalifica calciatore Luca SCARCELLI fino al 31.01.2019, ammenda € 600,00 - La sanzione irrogata al calciatore Lovecchio Alessandro va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti i rappresentanti della Società reclamante; RILEVA al termine della gara Villaggio Europa - Malvito del 29.4.2018, mentre l’arbitro si accingeva a raggiungere gli spogliatoi, veniva avvicinato dal calciatore del Villaggio Europa, Luca Scarcelli, che, protestando, lo spintonava più volte, mettendogli le mani sul petto; subito dopo un sostenitore del Villaggio Europa, entrato sul terreno di gioco dopo aver scavalcato un cancello, sferrava un violento schiaffo all’arbitro, colpendolo in pieno volto e provocandogli forte dolore e capogiro; anche il calciatore del Villaggio Europa, Alessandro Lovecchio, si avvicinava all’arbitro, spingendolo con entrambe le mani e sferrandogli dapprima uno schiaffo a mano aperta colpendolo in viso e, subito dopo, un pugno sul collo, provocandogli un dolore lancinante, che gli faceva quasi perdere i sensi. In tale circostanza, secondo quanto riportato dal Direttore di gara nel supplemento di rapporto, solo il massaggiatore del Villaggio Europa, sig. Davide Calogero Provenzano, interveniva a sua difesa tentando di allontanarlo dagli aggressori; nel frattempo erano entrati sul terreno di gioco altri sostenitori del Villaggio Europa che colpivano l’arbitro ripetutamente con forti pugni schiaffi e calci. Tali accadimenti definiti dal Direttore di Gara di violenta e prolungata aggressione si consumavano nella totale assenza di Forza Pubblica. Dopo circa 15 minuti l’arbitro, grazie anche all’intervento della dirigenza delle due squadre, raggiungeva, seppur a fatica, gli spogliatoi; quindi lasciava l’impianto sportivo con l’ausilio dei Carabinieri, nel frattempo sopraggiunti, portandosi presso l’Ospedale di Cosenza dove ricorreva alle cure mediche. Dal citato nosocomio veniva dimesso con una prognosi di tre giorni. Il giudice di prime cure infliggeva alla reclamante oltre ad una penalizzazione di tre punti, sanzione verso cui non si ricorre, le ulteriori sanzioni di cui in epigrafe che la Società Villaggio Europa chiede di annullare sul duplice assunto che i calciatori Lovecchio e Scarcelli non sono mai venuti a contatto con l’arbitro e che l’arbitro ha potuto raggiungere gli spogliatoi grazie all’intervento della dirigenza della società ospitante. Ritiene questo Collegio che le ragioni esposte dalla reclamante sono oggettivamente insufficienti a confutare il resoconto dei fatti riportati in modo puntuale ed esaustivo nel rapporto arbitrale, per cui i fatti stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto, in particolare, che il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata (ai sensi dell’art.35, comma 1.1 del C.G.S.). È da aggiungere che gli eventi si connotano per una particolare gravità e potenzialità lesiva per cui le sanzioni impugnate si ritengono assolutamente congrue ed adeguate. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. Conferma l'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nº 256/A del 27/01/2016).

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