C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 178 del 05/06/2018 – Delibera – RECLAMO nr 99 della Società A.S.D. PLATANIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 65 del 03.05.2018 (inibizione dirigente DE FAZIO Giampiero fino al 30 aprile 2020 – La sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC – C.U. n° 256/A del 27.1.2016).

 

RECLAMO nr 99 della Società A.S.D. PLATANIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr. 65 del 03.05.2018 (inibizione dirigente DE FAZIO Giampiero fino al 30 aprile 2020 - La sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. n° 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA al 25’ minuto del 2º tempo, della gara Platania Calcio – Filadelfia Cup del 29.4.2018, mentre l'arbitro stava annotando sul proprio taccuino la realizzazione di una rete da parte della squadra del Filadelfia Cup, l'assistente di parte della Società Platania Calcio, De Fazio Giampiero, si portava alle sue spalle e lo colpiva con violenza alla nuca, probabilmente con l’avambraccio, procurandogli forte dolore ed una momentanea perdita dell'equilibrio. Soccorso dai calciatori del Platania Calcio, che allontanavano l'aggressore, l'arbitro raggiungeva gli spogliatoi senza subire ulteriori violenze, ma per il perdurare del dolore al capo e per lo stato di malessere generale riteneva necessario non proseguire nella direzione della gara, sospendendola definitivamente. Il giudice di prime cure infliggeva al De Fazio l’inibizione fino al 30 aprile 2020. La società Platania impugna la citata decisione assumendo in particolare che il De Fazio, pur manifestando con irruenza verbale il proprio disappunto nei confronti dell’arbitro, non lo ha colpito. Ritiene questo Collegio che la narrazione dell’arbitro non solleva alcuna perplessità in relazione all’accadimento del fatto contestato, nella specie l’atto di violenza compiuto dal De Fazio, ed alla sua effettiva gravità, per cui la sanzione irrogata va dichiarata congrua ed adeguata. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa. Conferma l'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. (C.U. nº 256/A del 27/01/2016).

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