C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 157 del 19/04/2018 – Delibera – Gara del 15/ 4/2018 SILLANUM 2007 – REAL CATANZARO 1969

Gara del 15/ 4/2018 SILLANUM 2007 - REAL CATANZARO 1969

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta: che al 42' del secondo tempo il giocatore del Real Catanzaro Tripodi Francesco, nato il 13/07/1996, n°5 in distinta, a gioco fermo rivolgeva frasi offensive nei confronti dell'arbitro; che a seguito di tale comportamento l'arbitro adottava il provvedimento disciplinare dell'espulsione e di conseguenza il giocatore si avvicinava al direttore di gara e lo colpiva con un violento schiaffo alla guancia sinistra procurandogli forte dolore e successivamente gliene tirava un altro che solo in parte riusciva ad evitare poiché comunque gli procurava graffi al viso; che lo stesso giocatore tentava di colpire ripetutamente l'arbitro non riuscendovi perché trattenuto dalle mani; che comunque il Tripodi riusciva a colpire l'arbitro con un calcio alla tibia e successivamente veniva allontanato dai giocatori della squadra avversaria e dai Carabinieri presenti; che pertanto, non essendo più nelle condizioni psicologiche di proseguire la gara, l'arbitro la sospendeva; che la gara non ha avuto pertanto esito regolare per causa imputabile al comportamento violento del giocatore del Real Catanzaro, Tripodi Francesco; che a causa dei colpi subiti l'arbitro si recava al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza dove gli venivano diagnosticate contusioni sulla guancia sinistra con escoriazione singola, con prognosi di 2 giorni; che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzione previste dal C.U. n. 104/A del 2014 che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato" da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, Corte Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e Corte Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; visti ed applicati gli Artt. 17, 18 e 19 del C.G.S. delibera 1) Infliggere alla società REAL CATANZARO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3; 2) Infliggere alla società REAL CATANZARO l'ammenda di € 100,00; 3) Inibire il dirigente accompagnatore uff.le della società Real Catanzaro Sig. PRIMERANO Attilio, fino al 18.05.2018; 4) Squalificare il giocatore Tripodi Francesco della società Real Catanzaro fino al 30.04.2021 (con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.01.2016).

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