C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 165 del 03/05/2018 – Delibera – gara del 29/ 4/2018 SAN CALOGERO – STIGNANO A.S.D.

gara del 29/ 4/2018 SAN CALOGERO - STIGNANO A.S.D.

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società STIGNANO; considerato che la rinuncia ricade nelle ultime tre gara e che pertanto le ammende saranno applicate in misura doppia, giusto C.U. n.1; visti gli art. 53 delle NOIF e 17, comma 1 e 18 comma 1 lett. b) e g) del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società STIGNANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) infliggere alla società STIGNANO la penalizzazione di UN punto in classifica; 2) infliggere alla società STIGNANO l'ammenda di € 500,00.

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