C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 170 del 10/05/2018 – Delibera – Gara del 6/ 5/2018 SANTA SEVERINA 2012 – CASALI DEL MANCO

Gara del 6/ 5/2018 SANTA SEVERINA 2012 - CASALI DEL MANCO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Casali Del Manco; considerato che la rinuncia ricade nelle ultime tre gare e che pertanto le ammende saranno applicate in misura doppia giusto C.U. n.1; visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 1 e 18 comma 1 lett.b) e g) del C.G.S. . delibera 1) infliggere alla società CASALI DEL MANCO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) penalizzare la società CASALI DEL MANCO di UN punto in classifica; 3) infliggere alla società CASALI DEL MANCO l'ammenda di € 500,00.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it