C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 152 del 11/04/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di: SIG FALBO FABRIZIO all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Real Mortilla; la Società REAL MORTILLA (matricola 938612), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e rappresentante all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 4129/58/pfi17-18/CS/sds del 16/11/2017.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.15 a carico di:

SIG FALBO FABRIZIO all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Real Mortilla; la Società REAL MORTILLA (matricola 938612), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio presidente e rappresentante all’epoca dei fatti. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 4129/58/pfi17-18/CS/sds del 16/11/2017.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale f.f., Letti gli atti del procedimento disciplinare n.58 pf.17/18, avente ad oggetto: “ Mancato tesseramento da parte della Società Real Mortilla di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della prima squadra, partecipante al Campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2016- 2017”;

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto è stata espletata ampia attività istruttoria. La documentazione sulla quale è fondata l’attività requirente è quella inviata dalla segreteria della Procura Federale in Atti Esposto e precisamente: a. Richiesta tesseramento tecnico responsabile prima squadra da parte del Presidente del C.R. Calabria del 6.12.2016 e del 3.01.2017; b. scheda di censimento della società Real Mortilla relativa alla stagione sportiva 2016-2017; c. Verifica su AS 400 Tecnico I squadra Cullice Gianluca; d. Copia segnalazioni obbligo di tesseramento tecnico responsabile prima squadra da parte del Presidente Comitato Regionale Calabria del 26.01.17 prot.8475 trasmessa il 10.2.2017; Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiano emergere i seguenti comportamenti posti in essere da: -Sig. Falbo Fabrizio, Presidente della soc. ASD Real Mortilla all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l’art.38 delle N.O.I.F ed anche in relazione all’art.44 comma1 e 3 del Regolamento della L.N.D., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dell’allenatore abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della prima squadra Sig.Cullice Gianluca, partecipante al Campionato di seconda Categoria per la stagione sportiva 2016/17; Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., della soc. Real Mortilla, per le violazioni addebitate al proprio presidente: Sig.Falbo Fabrizio; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Presidente Signor Falbo Fabrizio ed alla Società Real Mortilla e dagli stessi regolarmente ricevuta; Ritenuto, pertanto, che l’aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dell’allenatore abilitato dal Settore Tecnico per la conduzione della prima squadra Sig.Cullice Gianluca, partecipante al Campionato di seconda Categoria per la stagione sportiva 2016/17, ha comportato per il Presidente Sig. Falbo Fabrizio la violazione del disposto degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l’art.38 delle N.O.I.F ed anche in relazione all’art.44 comma1 e 3 del Regolamento della L.N.D. e per la Real Mortilla, la violazione ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta riconducibile a carico del proprio Presidente Sig. Falbo Fabrizio; Visto l’art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.38 del N.O.I.F. nonchè l’art.44 comma 1 e 3 del Regolamento della L.N.D.; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Deosdedio Litterio; HA DEFERITO a questo TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE: -il Sig. Falbo Fabrizio, Presidente della società Real Mortilla, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità), e 10 (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari), comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione con l’art.38 delle N.O.I.F ed anche in relazione all’art.44 comma1 e 3 del Regolamento della L.N.D., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dell’allenatore abilitato dal settore tecnico per la conduzione della prima squadra Sig.Cullice Gianluca, partecipante al Campionato di seconda Categoria per la stagione sportiva 2016/17; -la soc. Real Mortilla, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS. per le condotte riconducibili a carico del proprio presidente: Sig. Falbo Fabrizio. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 29 gennaio 2018 Il Tribunale Federale Territoriale dato atto che nessuno era comparso in rappresentanza della Procura Federale, rinviava la discussione del su citato procedimento nr.15 alla data del 09 APRILE 2018, ore 15.30, con sospensione dei termini ex art.34 bis C.G.S. Dava comunicazione al deferito Sig.FALBO Fabrizio, presente in proprio ed in qualità di Presidente della Società REAL MORTILLA, senza ulteriore avviso. Nella riunione odierna , 09 aprile 2018, è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri, il quale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per il signor Falvo Fabrizio: mesi sei di inibizione; -per la Società Real Mortilla: ammenda di € 700,00 e tre punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2017/2018.

 È comparso anche Sig.FALBO Fabrizio, in proprio ed in qualità di Presidente della Società REAL MORTILLA, il quale conclude chiedendo il proscioglimento da ogni addebito ovvero applicarsi la sanzione minima.

I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale irroga : al Signor FALBO Fabrizio l’inibizione per mesi SEI (6); alla Società REAL MORTILLA l’ammenda di 600,00 (seicento/00).

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