C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2017/2018 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 184 del 18/06/2018 – Delibera – RICORSO n.1 del Sig. EUGENIO VITERBO, osservatore arbitrale associato della Sezione A.I.A. di Lamezia Terme (CZ)
RICORSO n.1 del Sig. EUGENIO VITERBO, osservatore arbitrale associato della Sezione A.I.A. di Lamezia Terme (CZ)
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI, in p. del Presidente p.t.Dott.Marcello Nicchi, Via Campania nr.47 Roma, e la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in p. del Commissario p.t. Dott.Roberto Fabbricini, Via G.Allegri nr.14 ROMA; avverso il Provvedimento di dimissione asociato A.I.A., ai sensi degli artt. 25 e 30 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.NI. nonché dell’art. 30 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C..
1.- Con ricorso al Tribunale Federale Territoriale del 4.4.2018, notificato all’Associazione Italiana Arbitri (in prosieguo, per brevità, anche “A.I.A.”), e alla Federazione Italiana Gioco Calcio (in prosieguo, per brevità, anche “F.I.G.C.”), il signor Viterbo Eugenio chiedeva l'accoglimento delle seguenti Conclusioni: “Accertare e dichiarare il proprio status di associato dell'Associazione Italiana Arbitri e per l’effetto reintegrarlo nei ruoli di Osservatore Arbitrale, già ricoperto all'epoca dei fatti, con decorrenza dalla data del 24/03/1998, nonché trasmettere alla Procura dell'A.I.A. ed alla Procura Federale in ordine ad eventuali condotte, rilevanti ai fini disciplinari, che verranno accertate in corso di giudizio. Per l'effetto condannare l’A.I.A e la F.I.G.C. in solido a voler risarcire il danno subito all'O.A. Viterbo in euro 480,00 oltre interessi; nonché il risarcimento del danno da stabilire in via equitativa tenendo conto dei parametri previsti dai rimborsi spesa per l'Organo Tecnico Nazionale. Con vittoria di spese di lite”.
Deduceva in fatto il ricorrente che con comunicazione del 22.10.2016 al Comitato Nazionale A.I.A., ai sensi dell'art.23, comma 2 Regolamento A.I.A., aveva rassegnato le proprie dimissioni da Presidente della Sezione A.I.A. di Lamezia Terme e, contestualmente, da quella di Associato dell'A.I.A.; che a norma dell'art.52, comma 1 lett.a) Regolamento A.I.A., all'accettazione delle dimissioni di associato A.I.A. era competente il Presidente di Sezione; che le dimissioni da associato non si erano perfezionate perché indirizzate al Comitato Nazionale A.I.A. e, comunque, prima di qualsiasi accettazione formale, in data 5/4/2017 il Viterbo aveva comunicato al Comitato Nazionale A.I.A.ed alla Sezione A.I.A. di Lamezia Terme la propria rinuncia alle rassegnate dimissioni, chiedendo di essere riammesso a svolgere l'attività tecnica; che aveva altresì provveduto al versamento della quota associativa per il 2017, ma la sezione A.I.A. di Lamezia Terme non lo aveva riconosciuto come associato; che “il ricorrente scopriva solo in data 28.6.2017 che le sue dimissioni di cui alla comunicazione in data 22.10.2016 sono state formalmente accettate con delibera Presidenziale in data 26.10.2016 …. ai sensi dell'art.8, comma 5 del Regolamento AIA, atteso che, alla predetta data, erano vacanti, per intervenute dimissioni tutti gli organi associativi cui spetta, in via ordinaria, l'accettazione delle dimissioni ...”; che detta delibera Presidenziale non è stata mai notificata al Viterbo, né pubblicata su C.U.; che solo in data 14/9/2017 il Viterbo riceveva riscontro dalla F.I.G.C. alla richiesta di copia della delibera. 2.- Con Memoria Difensiva del 18/5/2018 si costituiva in giudizio l'A.I.A., con l'avv. Valerio Di Stasio, per chiedere l'inammissibilità del ricorso del sig. Viterbo e, in subordine, nel merito, il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto. Eccepiva la resistente, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale adito, in favore del Giudice Amministrativo; in ogni caso, l'inammissibilità per tardività del ricorso, ex art.43-bis del C.G.S. (trenta gg. dalla pubblicazione dell'atto o, in mancanza di pubblicazione, dall'avvenuta conoscenza dello stesso); nel merito, rilevava la regolarità della condotta dell'AIA, con la legittima accettazione delle dimissioni da parte del Presidente dell'AIA, in mancanza del Presidente di Sezione, ruolo lasciato vacante dal Viterbo, precisando che l'accettazione ha inglobato sia le dimissioni da Presidente di Sezione che da associato A.I.A.. IL DIBATTIMENTO 1.- L’Avv. Luigi Caravita, procuratore e difensore del signor Eugenio Viterbo, all’udienza del 21 maggio 2018, eccepiva, preliminarmente, l’asserita violazione dell’art. 34, comma 8 del C.G.S. relativamente alla costituzione in giudizio dell’A.I.A. a mezzo dell' avv. Valerio Di Stasio, che ricoprendo incarichi all’interno dell’Associazione, è assimilabile alla figura di arbitro in attività, che non può assistere la parte nel procedimento (vedi art. 52 Regolamento A.I.A.). Sulla scorta di tale eccezione, la stessa parte ricorrente chiedeva che la costituzione dell’A.I.A. venisse “stralciata” dal procedimento. Questo Collegio, riservava la decisione sull’eccezione, con termini per il deposito di note e documenti alla parte resistente sino al 23 maggio 2018 e a parte ricorrente sino al 25 maggio 2018 per repliche. 2.- Con ordinanza del 28/5/2018, pubblicata sul C.U. 175 (2017/2018) del C.R. Calabria e regolarmente notificata alle parti, il Tribunale Federale Territoriale, a scioglimento della riserva, ritenuto di dover decidere la questione preliminare unitamente al merito, fissava per la discussione la seduta dell’ 1 giugno 2018. 3.- All’udienza dell’1.6.2018 il ricorrente insisteva nell’eccezione preliminare e per l’accoglimento del ricorso, mentre il legale dell’A.I.A. si riportava alla memoria di costituzione chiedendone il rigetto e ribadiva la piena legittimità della propria costituzione. I MOTIVI DELLA DECISIONE I.- Questo Tribunale ritiene di dover affermare la propria competenza per il presente giudizio, a norma dell'art. 30 C.G.S., che definisce il Tribunale Federale Territoriale giudice di primo grado nei procedimenti riguardanti gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale. Sull'eccezione pregiudiziale formulata dall'A.I.A. per difetto di giurisdizione. II.- Va disattesa l'eccezione preliminare introdotta dal ricorrente sul presunto difetto di costituzione in giudizio dell'A.I.A., col ministero dell'avv. Valerio Di Stasio. Sull'eccezione preliminare formulata dal VITERBO per irregolare costituzione in giudizio dell'A.I.A. Aldilà di qualsiasi valutazione sul contenuto degli incarichi ricoperti dall'avv. Di Stasio all'interno dell'AIA, sulla qualità di arbitro in attività o meno, sul “congelamento” delle predette posizioni, a parere del Tribunale l'eccezione in parola non può essere accolta. La costituzione dell'A.I.A. è avvenuta con regolare procura speciale alle liti, rilasciata in calce al ricorso dal Presidente dell'A.I.A., nel rispetto delle norme che disciplinano il processo civile (art.83 c.p.c.), per cui il rapporto processuale deve ritenersi regolarmente costituito. Non pare dubbio che gli Organi di giustizia devono conformare la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile, per cui non possono derogare a norme imperative dell'ordinamento statale, come quelle che disciplinano appunto il mandato difensivo nel processo. E' pacifico che la giustizia sportiva non può prescindere dall'applicazione dei principi generali dell'ordinamento dello Stato, come quelli in materia di “giusto processo”, di cui all’art. 111 Cost. Attesa la regolarità della nomina e quindi del mandato difensivo, non hanno rilievo eventuali supposte incompatibilità o vicende personali del difensore.
Nè d'altronde il codice di Giustizia Sportiva all'art. 34, comma 8 prevede alcuna specifica sanzione di nullità o d'inammissibilità per l’eventuale irregolare costituzione in giudizio. III.- Alla luce delle richiamate disposizioni, il ricorso proposto dal signor Viterbo è sussumibile nell’ambito della categoria dei reclami e, conseguentemente, è soggetto ai limiti decadenziali prescritti dalle relative disposizioni. Sulla questione preliminare della tardività del ricorso L’art. 43 bis, punto 2 C.G.S. prevede un termine decadenziale di trenta giorni (“Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso”). L’azione va qualificata come impugnazione di una delibera dell’A.I.A.. Il giudice adito è quello competente a giudicare i ricorsi per come espressamente previsto dall’art. 30 del C.G.S. - C.O.N.I. che prevede ai commi 1 e 2, che “per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale […] è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale” che deve essere depositato entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto. La delibera che il Viterbo impugna è stata firmata dal Presidente dell’A.I.A. in data 26.10.2016, ma, per sua stessa affermazione, il ricorrente ha appreso solo in data 28.6.2017 che le sue dimissioni erano state formalmente accettate con il provvedimento presidenziale di cui sopra, ai sensi dell’art. 8, comma 5 del Regolamento A.I.A.. Con il provvedimento di accettazione, legittimamente emanato dall'Organo gerarchicamente immediatamente superiore al Commissario di Sezione, sono state le contestuali dimissioni da Presidente della Sezione A.I.A. di Lamezia Terme e da associato A.I.A. formulate dal Viterbo, ed è stato nominato il commissario della Sezione di Lamezia Terme. Va osservato, del resto, che la stessa nomina del commissario avrebbe implicito valore di accettazione delle dimissioni del Viterbo. La dichiarazione inserita nel ricorso dal Viterbo (cfr. pag.3), di avvenuta conoscenza dell'accettazione delle dimissioni, deve intendersi come ammissione di piena conoscenza del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il termine di trenta giorni andava calcolato a partire da questa data. Il Viterbo proponeva il presente ricorso, notificandolo alle parti e trasmettendolo a questo Tribunale, solo in data 4.4.2018 e quindi ben oltre il termine perentorio di 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’atto impugnato. Il ricorso che occupa è tardivo e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. • dichiara il ricorso inammissibile; • dispone incamerarsi la tassa reclamo.