F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 169/CSA pubblicata il 23 Febbraio 2022 – U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.

Decisione n. 169/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 169/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Carlo Buonauro - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 169/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. in data 02.02.2022, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 185/DIV del 01.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.02.2022, il dott. Carlo Buonauro ed udito, per la parte reclamante, l’Avv. Giuseppe Santarelli; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U. S. Triestina Calcio 1928 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante protempore, formula reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo nazionale c/o Lega Italiana Calcio Professionistico recante la squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Lopez Gasco Walter Alberto in relazione alla gara Triestina/Juventus U23 del 01.02.2022, così motivata: “per atto di violenza nei confronti di un avversario in quanto, a gioco fermo, caricava e colpiva con l’avambraccio un calciatore avversario provocandogli fuoriuscita di sangue dal volto. (r.a.a.).”.

Con il proposto reclamo, la società – articolando, con gradazione di domande, un unico, complessivo motivo di gravame incentrato, anche alla luce della richiesta di utilizzo di prove video, sulla erronea qualificazione ed eccessività della squalifica irrogata in primo grado al calciatore e sulla non qualificabilità della condotta dello stesso come violenta quanto, piuttosto, come antisportiva - ne chiede l’annullamento o la riduzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 febbraio 2022, è comparso il difensore della parte reclamante, l’Avv. Giuseppe Santarelli, che, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per le ragioni che seguono.

In relazione alle doglianze formulate, dagli atti del giudizio – assistiti dalla fede privilegiata del rapporto, con conseguente inammissibilità dell’invocato ricorso alla “prova televisiva” ex artt. 59 e 61 C.G.S., non trattandosi di evento non percepito dagli ufficiali di gara ed in ogni caso non dirimente - emerge che le condotte contestate discendono dal rilievo storico-fattuale per cui il calciatore sanzionato “a gioco fermo, caricava e colpiva con l’avambraccio un calciatore avversario provocandogli fuoriuscita di sangue dal volto. (r.a.a.)”.

Si aggiunga che l’assistente che ha operato la segnalazione al direttore di gara in sede di refertazione precisava inequivocabilmente in tali termini l’accaduto, legando l’effetto finale del colpo alla previa condotta di caricamento dell’avambraccio.

Orbene, rispetto a tale dato, per un verso e con riguardo all’an della fattispecie de qua, emerge con nettezza la gravità della condotta violenta (e non solo “antisportiva”, secondo la non condivisa prospettazione di parte reclamante) in ragione della tipologia del gesto (intenzionale) e della pericolosità delle sue potenziali conseguenze (con derivata correttezza della sua sussunzione nel paradigma della “condotta violenta”, peraltro proprio così desumibile dal già evidenziato doppio riferimento al “caricare” e “colpire” operato dall’assistente, trattandosi di contegno idoneo ad arrecare un danno fisico mediante utilizzo di un  colpo volontario), con irrilevanza delle (peraltro solo ipotizzate) situazioni legate al contesto di gioco; dall’altro lato e con riferimento al quantum, per il contesto di riferimento (gioco fermo) e gli esiti del gesto (fuoriuscita di sangue dal volto), si conferma la correttezza dosimetrica della sanzione inflitta.

In relazione poi all’ulteriore doglianza, in disparte l’ammissibilità di un confronto tra fattispecie (dovendosi valutare la correttezza delle rispettive decisioni), s’osserva come in concreto non ricorra la invocata presenza di un costante ed univoco orientamento giurisprudenziale in materia, essendo anzi citati precedenti relativi ad un diverso quadro ordinamentale e non coerente con gli ultimi arresti in tema di questa Sezione.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società U. S. Triestina Calcio 1928 S.r.l. deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte presso i difensori con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                       IL PRESIDENTE

Carlo Buonauro                                                                      Pasquale Marino

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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