F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 173/CSA pubblicata il 23 Febbraio 2022 – Udinese Calcio S.p.A./Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.

Decisione n. 173 /CSA/2021-2022       

Registro procedimenti n. 160/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe – Presidente

Pasquale Marino – Componente

Patrizio Leozappa – Componente

Lorenzo Attolico – Componente

Andrea Lepore – Componente (relatore)

Franco Granato – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 160/CSA/2021-2022 proposto dalla Udinese S.p.A. in data 2 febbraio 2022;

in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti

Serie A, di cui al Com. Uff. n. 154 del 25.01.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 14.02.2022, il prof. avv.

Andrea Lepore e uditi gli  Avv.ti  Rolando  Favella,  Enrico  Lubrano  e  Luciano  Ruggiero  Malagnini  per  la reclamante,  l’Avv.  Gian  Pietro  Bianchi  per  la  società  Atalanta  Bergamasca  Calcio  S.p.A., l’Avv.  Duccio  Traina  per  la  Lega  Nazionale  Professionisti  Serie  A;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

In data 2 febbraio 2022, la società Udinese ha proposto reclamo avverso la delibera del giudice sportivo in relazione alla gara Udinese/Atalanta del 09.01.2022 di cui al C.u. n. 154 del 25.01.2022, mediante la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla società friulana e veniva confermato il risultato dell’incontro come omologato dal giudice di prime cure con C.u. n. 133 del 10 gennaio 2022.

I fatti possono essere così riassunti. 

In data 5 gennaio u.s., l’Autorità sanitaria locale di Udine vietava qualsiasi attività sportiva della società Udinese fino al giorno 9 gennaio 2022, per avere riscontrato alcuni casi di positività al virus Covid-19 tra i giocatori del club friulano. Per questo motivo dall’Udinese veniva richiesto alla LNP Serie A il rinvio della gara.

La LNP Serie A negava il rinvio con delibera del 6 gennaio 2022 pubblicato nel C.u. n. 126 e impugnava il provvedimento dell’Autorità sanitaria davanti al TAR Friuli V.G., che si pronunciava con decreto l’8 gennaio 2022 ordinandone la sospensione, in quanto ai fini cautelari il provvedimento del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale del 5 gennaio 2021, nella parte in cui disponeva il divieto di esercitare sport di squadra di contatto, dal 05/01/2022 e fino al 09/01/2022 anche per i soggetti sottoposti ad autosorveglianza ai sensi dell’art. 2 del d.l. 229 del 2021, avrebbe determinato un pregiudizio grave e immediato, collegato al rinvio delle gare di campionato in calendario fino al 9 gennaio 2022.

La gara Udinese/Atalanta, dunque, si svolgeva il 09.01.2022 e terminava con il risultato di 2 a 6 a favore del sodalizio lombardo. Risultato che veniva omologato dal giudice sportivo con delibera pubblicata nel C.u. n. 133 del 10 gennaio 2022.

Avverso tale delibera, l’Udinese ricorreva davanti al giudice sportivo, che respingeva il ricorso con delibera pubblicata in C.u. n. 154 del 25.01.2022, la quale veniva impugnata davanti a questa Corte.

Nelle more del procedimento sportivo inerente alla gara, la reclamante proponeva ulteriore ricorso avverso la delibera di LNP Serie A del 6 gennaio 2022, presso il Tribunale federale, Sez. disciplinare, contestandone la legittimità. Il collegio federale con decisione n. 95 del 7 febbraio 2022, alla quale si rinvia, ha ritenuto inammissibile il ricorso sulla illegittimità della delibera per mancanza di interessi e diritti lesi riconosciuti dall’ordinamento sportivo.

Diversamente, nell’attuale giudizio d’appello di cui è causa, il sodalizio friulano sostiene segnatamente che il risultato del campo e la conseguente omologazione da parte del giudice sportivo sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 48, comma 3, delle N.O.I.F., a tenore del quale «in tutte le gare dell’attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica». In particolare sottolinea l’Udinese che, in conseguenza del provvedimento dell’Autorità sanitaria che ha interrotto ogni attività sportiva, non avrebbe potuto ottemperare a tale obbligo per causa ad essa non imputabile, e per violazione dei principi generali di ragionevolezza ed uguaglianza, sanciti dalla Costituzione (art. 3), atteso che la regolarità nello svolgimento delle competizioni costituisce espressione del principio di uguaglianza e dell’obbligo di garanzia della par condicio tra i competitori, e quindi della regolarità della competizione sportiva. Ne deriva che la decisione di imporre la disputa dell’incontro senza acconsentire ad alcun rinvio, anche breve, nella misura di qualche giorno, e che avrebbe evitato lo svolgimento di «una gara falsata a priori», avrebbe comportato la violazione dei richiamati principi generali, determinando una oggettiva menomazione della capacità professionale degli atleti, dal punto di vista non solo fisico (carenza di allenamento), ma anche psicologico (timore di infortuni), con ripercussioni dunque sul principio altrettanto fondamentale di tutela della salute (art. 32 cost.).

Ritiene pertanto che ingiustamente non sia stata accolta la richiesta di rinvio della disputa dell’incontro, trasmessa alla LNP Serie A, nonostante «l’asimmetria della preparazione alla gara conseguente alla validità e cogenza del provvedimento dell’Autorità sanitaria territoriale» e dunque una conclamata e inaccettabile situazione di «non superabile squilibrio nel potenziale tecnico delle squadre contendenti, tale da non permettere di ritenere conforme alle regole il complessivo svolgimento della gara ed il risultato maturato sul campo».

A sostegno di quanto affermato deposita in atti successiva delibera della Lega di Serie A, pubblicata in C.u. n. 141 del 20 gennaio 2022, la quale, ad avviso della reclamante, rendendosi conto degli errori commessi, avrebbe modificato la sua posizione pochi giorni dopo la giornata di campionato incriminata, facendo proprie, in sostanza, le doglianze del sodalizio friulano espresse davanti agli organi di giustizia.

A fronte pertanto dell’iniziale impedimento formale e assoluto dell’Autorità sanitaria (isolamento domiciliare per il gruppo-squadra), come caso di ‘forza maggiore’, preclusivo della possibilità di presentarsi alla gara e dunque esimente valida ai sensi dell’art. 55 delle N.O.I.F., domanda:

- in primo luogo, di disapplicare, in quanto manifestamente illegittime, le regole introdotte di urgenza dalla Lega di Serie A in data 6 gennaio 2022 (C.u. n. 126, poi sostituite dalla nuova regolamentazione di cui al C.u. LNP Serie A n. 141), nella parte in cui imponevano alle Società di partecipare comunque alle competizioni organizzate dalla medesima Lega qualora uno o più calciatori dello stesso club fossero risultati positivi al virus Sars-COVID-2 nel caso in cui i club in questione avessero almeno 13 calciatori (di cui almeno un portiere) tra quelli iscritti nelle rose di prima squadra o della formazione Primavera nati entro il 31 dicembre 2003 risultati negativi ai test entro i termini fissati;

- in secondo luogo, riconosciuta la forza maggiore che avrebbe impedito di presentarsi all’incontro con una formazione ‘competitiva’, di annullare la delibera del giudice di primo grado pubblicata in C.u. 154 del 25.01.2022, di non omologare il risultato dell’incontro in questione e di ordinare la ripetizione della gara. In data 11 febbraio 2022, sono pervenute le memorie della LNP Serie A e le controdeduzioni dell’Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., che si richiamano a quanto espresso nella delibera del giudice di primo grado. Si contesta in questa prospettiva l’interpretazione fornita dalla società Udinese e la conseguente richiesta di applicazione dell’art. 48, comma 3, N.O.I.F. al caso di specie e si sottolinea la piena legittimità della delibera consiliare del 6 gennaio 2022.

Entrambe sostengono l’inammissibilità del gravame in merito alla non possibilità di proporre reclamo avverso ai provvedimenti associativi sulla formazione dei calendari e concludono chiedendo il rigetto del reclamo per infondatezza dei motivi dedotti.  In dibattimento, la società Udinese ha contestato preliminarmente la partecipazione al presente giudizio della LNP Serie A, in quanto, ad avviso della reclamante, non legittimata ad intervenire, stante anche la presunta mancata notifica a questa ultima della fissazione dell’udienza.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento per i motivi che seguono.

In primo luogo, le eccezioni sollevate dalle parti devono ritenersi assorbite nel merito. In particolare, tuttavia, va precisato che la partecipazione della LNP Serie A all’udienza risulta pienamente legittima ai sensi dell’art. 72 C.G.S. in quanto è prerogativa del Presidente della Corte, successivamente al deposito del reclamo, individuare i soggetti interessati al giudizio. Per quanto concerne il presunto difetto di notifica, si rileva che dalla documentazione in atti quest’ultima risulta correttamente effettuata tramite PEC da parte della Segreteria.

Con riferimento al merito, non può negarsi che la questione ad oggetto il presente giudizio verta in via principale:

- sulla presunta illegittimità della delibera del Consiglio di Lega della Serie A del 6 gennaio 2022;

- sul mancato rispetto di quanto disposto dall’art. 48, comma 3, N.O.I.F.

Orbene, con riferimento alla prima doglianza, ex art. 9, commi 2 e 3, Statuto FIGC, va in primo luogo ricordato che «Ciascuna Lega stabilisce autonomamente, nel rispetto dello Statuto, dei Principi Fondamentali e degli indirizzi del CONI e della FIGC, nonché dei principi di democrazia interna, la rispettiva articolazione organizzativa. […] La FIGC demanda alle Leghe, nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 13, l’organizzazione dell’attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie».

Come correttamente statuito dal giudice sportivo, ciò determina che le regole introdotte dal Consiglio di Lega con il C.U. n. 126 – impugnate tra l’altro con esito negativo dalla reclamante davanti al Tribunale federale nazionale, Sez. disciplinare – non possono essere oggetto di disamina da parte dell’ufficio del ‘giudice della gara’, inteso quale giudice sportivo e Corte sportiva d’appello nazionale, posto che a tali organi di giustizia endofederali non compete alcun potere in ordine alla disapplicazione per presunti profili di illegittimità di tali delibere.

In merito al secondo motivo del presente reclamo, va rilevato che l’art. 48, comma 3, N.O.I.F. – là dove afferma che «in tutte le gare dell’attività ufficiale è fatto obbligo alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica» – sancisce l’obbligo di schierare la miglior formazione possibile nel ‘rispetto’ dell’avversario e non il diritto alla possibilità di impiegare la migliore formazione, in senso ampio.

In vero, seguendo l’interpretazione proposta dalla reclamante si rischierebbe di consentire il rinvio di una gara non soltanto perché alcuni tesserati della prima squadra sono risultati positivi al test per il contagio al Covid-19, rendendo la compagine meno competitiva, ma anche di permettere un rinvio per la mancanza di giocatori a causa di infortuni o di un mancato ritorno di un atleta straniero impegnato all’estero con la propria nazionale, e così via.

La ratio sottesa dal legislatore federale all’art. 48, comma 3, N.O.I.F. è ben diversa da quella ricostruita dalla società friulana, che, se accolta, condurrebbe su un piano molto sdrucciolevole, aprendo in futuro a interpretazioni rocambolesche. La reclamante, nel caso di specie, sembra poi quasi confondere il concetto di ‘migliore formazione consentita’ tecnicamente, con il concetto di c.d. ‘formazione tipo’.

Sì che, anche volendo valutare come eccezionale l’attuale contesto socio-sanitario rispetto alle altre ipotesi qui poste in rassegna, non può non rilevarsi che nella stagione in corso molti sodalizi, a causa delle restrizioni ministeriali, sono stati costretti a partecipare alle gare senza la possibilità di schierare i propri giocatori più rappresentativi. Ne deriva che accogliere una simile tesi potrebbe altresì inficiare la regolarità non soltanto di una gara, ma di un intero campionato, determinando una disparità di trattamento del tutto irragionevole.

Al contrario, modificando prospettiva, con riferimento all’applicabilità dell’istituto della forza maggiore al caso di specie, sono necessarie ulteriori considerazioni.

In prima istanza va chiarito, anche con intenti nomofilattici, che, alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI nelle decisioni 7 gennaio 2021, n. 1 e 19 novembre 2021, n. 101, gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie locali, adottati per le evenienze di cui si discute e che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva cui l’obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono ex se causa di forza maggiore, ai sensi dell’art. 55, comma 2, N.O.I.F., quali atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle recessive norme federali, non sindacabili, né disapplicabili dalla giustizia sportiva.

A ciò consegue che, sopravvenendo un provvedimento interdittivo dell’ASL, il factum principis è da ritenersi dimostrato a beneficio dell’obbligato che invochi l’esimente di cui all’art. 55 delle N.O.I.F., dovendo ritenersi la prestazione sportiva essere divenuta impossibile per causa indipendente dalla sua volontà.

Eventuali indici sintomatici di una qualche compartecipazione causale dell’obbligato della prestazione sportiva all’adozione o alla mancata rimozione del provvedimento amministrativo interdittivo potranno assumere rilievo sotto il profilo della responsabilità disciplinare in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC o ai principi ed alle norme federali ed essere, quindi, oggetto di verifica da parte della Procura Federale, ma non anche da parte del Giudice Sportivo e di questa Corte ai fini del riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 55, comma 2, cit. Infatti, il provvedimento amministrativo interdittivo dell’ASL, finché valido ed efficace e, dunque, finché non sospeso o annullato da un’Autorità giurisdizionale o in via di autotutela dalla stessa ASL, è esso stesso, ai soli effetti sportivi, causa di forza maggiore della mancata partecipazione alla gara dell’obbligato.

In ragione di ciò, dunque, e venendo al caso che occupa, in virtù di un provvedimento dell’Autorità sanitaria competente e valutata la diligenza della società Udinese colpita da quest’ultimo, sarebbe stato eventualmente possibile verificare l’applicabilità della richiamata esimente della forza maggiore (art. 55 N.O.I.F.), al fine di evitare le sanzioni di cui all’art. 10, comma 4, C.G.S. e art. 53 N.O.I.F., qualora fossero state irrogate.

Scriminante che nella fattispecie è stata di fatto paralizzata dal decreto cautelare del TAR Friuli V.G. dell’8 gennaio 2022 e che non può essere poi impiegata sullo sfondo, strumentalmente, a gara oramai disputata, per azionare l’art. 48 N.O.I.F., mediante una interpretazione controfunzionale di questa norma.

Tanto chiarito, se, per un verso, non sfugge a questo Collegio che l’Udinese abbia vissuto nei giorni antecedenti la gara un forte disagio in ragione del susseguirsi di provvedimenti della LNP Serie A e – soprattutto – del Tribunale amministrativo regionale, che potranno nel caso essere contestati in altra sede, per altro verso, con stretto riferimento a quanto di competenza di questa Corte sportiva, va rilevato che la gara Udinese-Atalanta, come da referto arbitrale, è stata disputata nel pieno rispetto delle regole in vigore al momento dell’incontro, come pure affermato in maniera cristallina dal giudice di prime cure e – incidenter tantum – dal Tribunale federale nazionale nella prefata decisione.

Non può pertanto disporsi l’annullamento della delibera del giudice sportivo, né, di conseguenza, ordinarsi la ripetizione della gara.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti presso i difensori con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                                IL PRESIDENTE 

Andrea Lepore                                                                                  Carmine Volpe

                                                                  

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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