F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 103/TFN – SD del 23 Febbraio 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 5382/136 pf21-22/GC/GR/am del 26 gennaio 2022 nei confronti del sig. Annese Maurizio – Reg. Prot. 99/TFN-SD

 

Decisione/0103/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0099/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente;

Salvatore Accolla - Componente;

Paolo Clarizia - Componente;

Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore);

Andrea Fedeli - Componente;

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 17 febbraio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n.5382/136 pf21-22/GC/GR/am del 26 gennaio 2022 nei confronti del sig. Annese Maurizio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 5382/136pf21-22/GC/GR/am del 26.01.22 ha deferito al Tribunale, sezione disciplinare, il sig. Annese Maurizio, all’epoca dei fatti allenatore UEFA B, cod. n. 131442, tesserato in occasione della stagione sportiva 2019-2020 con la società ASD Città di Comiso, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione agli artt. 37 e 39, lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore della prima squadra della società ASD Città di Comiso, al sig. Violante Gaspare privo di abilitazione, iscrizione all'Albo del Settore Tecnico e tesseramento a tal titolo.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione dell’AIAC Gruppo Regionale Sicilia cui ha fatto seguito la nota trasmessa alla Procura federale in data 31.8.2021 dalla segreteria Nazionale del Settore Tecnico, con la quale veniva segnalata la condotta della società ASD Città di Comiso per aver affidato, nel corso della stagione sportiva 2020/2021, la conduzione della prima squadra, che disputa il campionato di promozione Sicilia (girone D), ad un tecnico non abilitato dal Settore Tecnico della FIGC nonché la presunta attività di prestanome svolta dal tecnico sig. Annese Maurizio, in favore della predetta società, nel corso della stagione sportiva 2019/2020.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

- per il sig. Scifo Salvatore all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Città di Comiso, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione in relazione all'art.

44 del Reg. LND nonché all’art. 39, lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver:

1) omesso di procedere al tesseramento di un tecnico abilitato ed iscritto negli Albi del Settore Tecnico, in occasione della stagione sportiva 20-21 in favore della prima squadra della società ASD Città di Comiso, (militante nel campionato di promozione CR Sicilia), consentendo e non impedendo al sig. Violante Gaspare, tesserato in qualità di calciatore, di svolgere le mansioni di allenatore, privo di abilitazione, iscrizione all'Albo del Settore Tecnico e tesseramento a tal titolo;

2) consentito e comunque non impedito ad un proprio calciatore-tesserato e precisamente al sig. Violante Gaspare di svolgere le mansioni di allenatore in favore della prima squadra della società ASD Città di Comiso s.s. 19-20 (militante nel campionato di promozione CR Sicilia), al posto dell’allenatore abilitato sig. Annese Maurizio, tesserato in qualità allenatore UEFA B, abilitato al Settore Tecnico;

- per il sig. Annese Maurizio, all’epoca dei fatti allenatore UEFA B, cod. n. 131442, tesserato in occasione della s.s. 19-20 con la società ASD Città di Comiso, la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma, sia in relazione agli artt. 37 e 39, lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore della prima squadra della società ASD Città di Comiso, al sig. Violante Gaspare privo di abilitazione, iscrizione all'Albo del Settore Tecnico e tesseramento a tal titolo;

- per il sig. Violante Gaspare, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della Società ASD Città di Comiso, la violazione dell’art. 4, comma 1 del codice di Giustizia Sportiva, ovvero dei doveri lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma sia in relazione all’art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto le mansioni di allenatore in occasione delle S.S. 19-20 e 20-21, in favore della prima squadra della società ASD Città di Comiso, partecipante al campionato di Promozione, girone B, CR Sicilia, privo di requisiti, qualifica ed abilitazione al Settore Tecnico nonché conseguentemente privo di tesseramento a tal titolo;

- la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del CGS, della società ASD Città di Comiso, matricola n. 942148, alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti suesposti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, i sigg.ri Violante Gaspare e Scifo Salvatore, quest'ultimo anche n.q. di Presidente e legale rappresentate p.t. della società ASD Città di Comiso, proponevano l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 CGS il cui iter veniva dichiarato dalla Procura in fase di definizione, mentre alcuna attività veniva compiuta dal sig. Annese Maurizio.

Seguiva, pertanto, la notifica del deferimento in oggetto a carico del sig. Annese Maurizio.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza il sig. Annese Maurizio ha depositato una memoria difensiva in cui ha denunciato problematiche di natura economica con la società ASD Città di Comiso inerenti il contratto sottoscritto per la conduzione tecnica della squadra per un periodo non oggetto di deferimento, confermando tuttavia, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, di aver svolto le mansioni di allenatore nella stagione 2019/2020.

Il dibattimento

All’udienza del 17.02.2022 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione per il sig. Annese Maurizio della sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica.

È comparso, altresì, l’avv. Flavia Modica, in rappresentanza del sig. Maurizio Annese, quest’ultimo presente anche personalmente.

La decisione

Lo svolgimento dell’istruttoria ha permesso di accertare le seguenti circostanze:

- nella stagione 2019/20 il sig. Annese Maurizio è stato tesserato sia con la qualifica di responsabile della prima squadra che con la qualifica di calciatore e, precisamente, di portiere della prima squadra;

- il sig. Annese ha confermato di aver svolto per la suddetta stagione le mansioni di allenatore precisando, tuttavia, che poiché quale portiere della squadra svolgeva allenamenti specifici con il preparatore dei portieri, ai fini della conduzione degli allenamenti dei giocatori di movimento si avvaleva della collaborazione del sig. Violante Gaspare cui impartiva precise direttive;

- il deferito ha dichiarato altresì che procedeva personalmente, seppur consultandosi con il sig. Violante, alle convocazioni ed alla scelta della formazione per le partite durante le quali essendo il sig. Annese impegnato nelle mansioni di portiere, il sig. Violante guidava la squadra dalla panchina;

- tali circostanze sono state confermate sia dal sig. Violante - che ha negato di aver svolto nel 2019/2020 le mansioni di allenatore in quanto era in carica il sig. Annesse - che dal presidente sig. Scifo.

In ragione dell’accertamento di tali circostanze, il Collegio ritiene che il sig. Annese non abbia commesso l’illecito contestato dalla Procura avendo effettivamente svolto le mansioni di allenatore nella stagione 2019/2020 compatibilmente con l’attività di portiere della prima squadra che gli precludeva la possibilità di guidare direttamente gli allenamenti dei giocatori di movimento e la stessa conduzione della squadra dalla panchina durante le partite.

Pertanto, considerando che nessuna norma dispone il divieto di svolgere contemporaneamente le mansioni di allenatore e portiere della stessa quadra, non è possibile ritenere configurato l’illecito quivi contestato per essersi il deferito avvalso della collaborazione di altro tesserato, cui impartiva specifiche direttive, nello svolgimento materiale delle mansioni da lui non direttamente eseguibili. Non assume rilevanza ai fini della responsabilità del deferito né la circostanza che la società considerasse come allenatore il sig. Violante Gaspare (come si evince dal comunicato del 08.06.20 pubblicato sul sito ufficiale della società che ufficializzava la “riconferma” del sig. Violante come allenatore anche per la stagione 2020/2021 e dal profilo facebook della società) né tanto meno gli articoli di giornale riportanti le interviste rilasciate dal sig. Violante ivi indicato come allenatore (interviste che tuttavia il sig. Violante nega di aver rilasciato).

Infatti, tali contegni sono indicativi eventualmente della responsabilità della società e, per essa, del legale rappresentante nonché del soggetto che si manifesta al pubblico come allenatore pur non essendolo, ma sono inidonei a provare l’illecito contestato al sig. Annese che, lungi dal fungere come prestanome, ha in realtà svolto le mansioni di allenatore compatibilmente con gli oggettivi limiti della doppia mansione dallo stesso legittimamente svolta. In definitiva, l’illecito contestato al sig. Annese non sussiste.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Annese Maurizio.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 23 febbraio 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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