C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 41 del 10/10/2018 – Delibera – RECLAMO n.3 del signor Criniti Bruno (Società U.S.D. BORGIA 2007) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 27.09.2018 (squalifica per CINQUE gare effettive).
RECLAMO n.3 del signor Criniti Bruno (Società U.S.D. BORGIA 2007)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 27.09.2018 (squalifica per CINQUE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA il calciatore Criniti Bruno impugna la sanzione irrogatagli dal giudice di primo grado per aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’assistente arbitrale a fine gara minacciandolo e offendendolo. Il rapporto dell’arbitro e quello dell’assistente arbitrale riferiscono le frasi pronunciate dal Criniti nei confronti del secondo. In particolare questi riferisce che il Criniti venendogli incontro con “fare minaccioso” lo offendeva e gli diceva inoltre “ammazzati”. Ritiene questo Collegio che il comportamento tenuto dal calciatore integri senza alcun dubbio gli estremi dell’offesa ma non quello della minaccia atteso che né l’espressione “ammazzati” né il “fare minaccioso” a cui fa riferimento l’assistente arbitrale appaiono sufficienti a perfezionare la più grave delle contestazioni. Per tale ragione, in parziale accoglimento riduce la sanzione a tre gare effettive di squalifica. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore CRINITI Bruno a TRE (3) gare effettive e dispone restituirsi la tassa.
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