C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 04/10/2018 – Delibera – Gara del 16/ 9/2018 A.C. SCILLESE 2012 – SAN ROBERTO FIUMARA

Gara del 16/ 9/2018 A.C. SCILLESE 2012 - SAN ROBERTO FIUMARA

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo della società A.C. Scillese 2012 con il quale chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Fulco Angelo, nato il 12.02.2000 squalificato a seguito provvedimenti disciplinare relativo alla gara del Campionato Regionale Juniores Audax Ravagnese - Calcio Gallico Catona del 20.03.2018; rilevato: che dagli atti della gara A.C. Scillese 2012 - San Roberto Fiumara del 16.09.201 risulta la partecipazione del giocatore Fulco Angelo nato il 12.02.2000 (n.7 in distinta di gara); che con il provvedimento pubblicato nel CU n.144 del 23.03.2018 il giocatore Fulco Angelo veniva squalificato dal G.S.T. per una giornata effettiva di gara per recidiva in ammonizione relativa alla gara Audax Ravagnese - Calcio Gallico Catona del 20.03.2018 (gara play-off); che la materia è disciplinata dall'art. 22 del C.G.S. avente oggetto esecuzione della sanzione che a norma del comma 3 del citato art. 22 il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nella gara ufficiale della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; che tuttavia, per il disposto di cui al comma 6, il calciatore colpito da squalifica che non può essere scontata in tutto, o in parte, nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, deve scontare nella stagione successiva e, qualora abbia cambiato società o categoria di appartenenza, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza; ritenuto pertanto che il giocatore non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara specificata in epigrafe; visti gli artt. 17,18 e 19 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società SAN ROBERTO FIUMARA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 2) squalificare il giocatore FULCO Angelo per UNA giornata effettiva di gara; 3) inibire il Sig. OLIVERI Vincenzo dirigente accompagnatore uff.le della società San Roberto Fiumara fino al 03.11.2018; 4) accreditare sul conto della società A.C. Scillese 2012 la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it