C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 04/10/2018 – Delibera – Gara del 16/ 9/2018 U.S. GIRIFALCO – MONASTERACE CALCIO

Gara del 16/ 9/2018 U.S. GIRIFALCO - MONASTERACE CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo con il quale la società U.S. Girifalco chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Minici Rocco nato il 03/04/1987 non avente titolo a partecipare alla gara stessa perché non tesserato; accertato che dagli atti pervenuti dall'ufficio tesseramento il giocatore Minici Rocco nato il 03/04/1987, risulta regolarmente tesserato con la società Monasterace Calcio a far data dal 13.09.2018 e pertanto aveva pieno titolo a partecipare alla gara; visto l’art. 17 del C.G.S.; delibera 1) rigettare il reclamo e incamerarsi la relativa tassa reclamo; 2) confermare il risultato con il punteggio conseguito sul campo U.S. GIRIFALCO - MONASTERACE CALCIO:0 – 1

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