C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 11/10/2018 – Delibera – Gara del 22/ 9/2018 NUOVA ROGLIANO 2016 – SANTA SEVERINA 2012

Gara del 22/ 9/2018 NUOVA ROGLIANO 2016 - SANTA SEVERINA 2012

Il Giudice Sportivo Territoriale; letto il reclamo della società Santa Severina 2012 trasmesso in data 29.09.2018 con il quale chiede in via principale e nel merito che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0- 3 per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Perri Mattia, nato il 23.11.2000 squalificato a seguito provvedimento disciplinare relativo alla gara del campionato regionale Juniores, fase finale, e tesserato con la società Aprigliano Calcio; rilevato che dagli atti della gara Aprigliano - Pol. Lamezia del 24.04.2018 risulta la partecipazione del giocatore Perri Mattia nato il 23.11.2000 (n.9 in distinta di gara); che con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 163 del 27.04.2018 il giocatore Perri Mattia veniva squalificato per UNA giornata effettiva di gara per recidiva in ammonizioni relative alla gara Aprigliano Pol. Lamezia del 24.04.2018; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Nuova Rogliano 2016; che la materia è disciplinata dall'art. 22 del C.G.S. avente oggetto esecuzione della sanzione che a norma del comma 3 del citato art. 22 il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nella gara ufficiale della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; che tuttavia, per il disposto di cui al comma 6, il calciatore colpito da squalifica che non può essere scontata in tutto, o in parte, nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, deve scontare la sanzione nella stagione successiva e, qualora abbia cambiato società o categoria di appartenenza, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza; ritenuto pertanto che il giocatore non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara specificata in epigrafe; visti gli artt. 17,18 e 19 del C.G.S. Delibera 1) infliggere alla società NUOVA ROGLIANO 2016 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) Squalificare per UNA giornata effettiva di gara il giocatore PERRI Mattia; 3) Inibire fino al 03.11.2018 il Sig. CRISPINO Davide quale dirigente accompagnatore ufficiale della società Nuova Rogliano 2016; 4) accreditare sul conto della società Santa Severina 2012 la tassa reclamo versata.

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