C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 03/10/2018 – Delibera – PRCEDIMENTO DISCIPLINARE n°3 a carico di: ù – Signor DOMENICO DIACO, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante e attualmente Presidente e legale rappresentante della Società U.S. Krosia, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non avere integralmente corrisposto all’allenatore, Sig. Carmine Mingrone, le somme accertate del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 5 del 20.7.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; – la società U.S. KROSIA (matricola 610596) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.Prot.818/878 pfi 17-18/CS/GB del 19/07/2018.
PRCEDIMENTO DISCIPLINARE n°3 a carico di: ù
- Signor DOMENICO DIACO, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante e attualmente Presidente e legale rappresentante della Società U.S. Krosia, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non avere integralmente corrisposto all’allenatore, Sig. Carmine Mingrone, le somme accertate del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 5 del 20.7.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; - la società U.S. KROSIA (matricola 610596) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.Prot.818/878 pfi 17-18/CS/GB del 19/07/2018.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 878 pfi 17-18 avente a oggetto: “Violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS per comportamenti addebitati dalla Società US KROSIA (ctg 1°) al tecnico Carmine Mingrone – C.U. n.5 del 20.07.2017”;
vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata; rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno richiesto di essere sentiti; rilevato che nell’ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare: 1)Lettera d’incarico Proc. 878 pfi17-18 Prot.7696/878 pfi17-18 CS/gb del 21 Febbraio 2018; 2)Lettera datata 8 agosto 2017, del Collegio Arbitrale LND alla Procura Federale FIGC; 3)Lodo Arbitrale del 21 Luglio 2017; 4)Copia richiesta, datata 25/6/2017, da parte del Collegio Arbitrale LND Alla Società US KROSIA; 5)Controdeduzioni, del 10 Luglio 2017, della Società US KROSIA; 6)Ricevute di consegna e Copia dell’accordo economico tra il Sig. Mingrone e la US KROSIA; 7)Ricorso del 12.06.2017 del Sig. Mingrone Carmine; 8)Copia del Comunicato Ufficiale N.1, Stagione Sportiva 2015-2016; 9)E-mail, del 29.09.2017, da parte del CR Calabria alla Procura Federale; 10)Verbale del 17 aprile 2018 del Sig. MINGRONE Carmine; 11)AS400 del Sig. MINGRONE Carmine; 12)Affiliazione Società US KROSIA; rilevato che dall’esame dei documenti sopra indicati è emerso che: -in data 20.7.2017, il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., in accoglimento del reclamo presentato dall’allenatore Signor Carmine Mingrone, condannava la Società U.S. Krosia al pagamento in favore dello stesso della somma di € 2.576,00; -la predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la LND (pubblicata sul C.U. n. 5/217) veniva comunicata alla Società U.S. Krosia mediante invio di p.e.c. in data 24.7.2017; -la Società U.S. Krosia non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale; ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili al soggetto qui di seguito indicato in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società: -signor Domenico Diaco, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società U.S. Krosia: violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non avere integralmente corrisposto all’allenatore, Sig. Carmine Mingrone, le somme accertate del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 5 del 20.7.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, della Società U.S. Krosia, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Salvatore Casula; per i motivi sopra esposti, visto l’art. 32 ter, comma 4, del CGS; HA DEFERITO innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale: -il Signor Domenico Diaco, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante e attualmente Presidente e legale rappresentante della Società U.S. Krosia, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non avere integralmente corrisposto all’allenatore, Sig. Carmine Mingrone, le somme accertate del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n. 5 del 20.7.2017, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia; -la società U.S. Krosia (matricola 610596) per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto. IL DIBATTIMENTO Nella riunione dell’1 ottobre 2018 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti: -per il Sig.Diaco Domenico mesi sei d’inibizione; -per la Società U.S. Krosia punti uno di penalizzazione in classifica e € 1.500,00 di ammenda.
I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; preso atto che la Società U.S. Krosia è stata dichiara inattiva dal 7 settembre 2017 (C.U. nr.28 s.s.2017/2018 CR Calabria ); P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale: - irroga al Sig. DIACO DOMENICO l’inibizione per MESI SEI (6) e quindi fino al 4 APRILE 2019; - dichiara non luogo a procedere nei confronti della Società U.S. KROSIA poiché inattiva dal 7 SETTEMBRE 2017.
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