C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 10/10/2018 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di: – PICCOLO Salvatore, all’epoca dei fatti calciatore della società AGS.D. Soriano 2010 per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; – la Società AGS.D. Soriano 2010(matricola 933092) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,prot.1999/1196 pfi 17-18/CS/SDS del 29/08/2018.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 5 a carico di:

- PICCOLO Salvatore, all’epoca dei fatti calciatore della società AGS.D. Soriano 2010 per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; - la Società AGS.D. Soriano 2010(matricola 933092) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,prot.1999/1196 pfi 17-18/CS/SDS del 29/08/2018.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1196 pfi 17-18, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alla individuazione di tesserati che hanno posto in essere condotte minacciose e violente in occasione della gara di Coppa Italia del 4.10.2017 tra Calcio Gallico Catona e Soriano 2010”, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 24.4.2018 al n. 1196 pfi 17-18”;

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali: 1) copia lettera d’incarico della Procura Federale della F.I.G.C. relativa al proc. 1196 pfi17-18 (Prot. 10728/1196pfi17-18 del 24 aprile 2018); 2) raccomandata del Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. del 13.10.2017 alla Procura Federale della F.I.G.C.; 3) esposto della Società ASD Calcio Gallico Catona del 7.10.2017; 4) copia del referto arbitrale della gara di Coppa Italia “Gallico Catona – Soriano 2010” del 4.10.2017; 5) copia C.U. n. 46 del 12.10.2017; 6) foglio di censimento della “A.S.D. Calcio Gallico Catona” relativo alla stagione sportiva 2017/2018; 7) foglio di censimento della “AGS. D. SORIANO 2010” relativo alla s.s. 2017/2018; 8) verbale di audizione del 14.5.2018 del Sig. Tirinato Emanuele; 9) verbale di audizione dell’1.6.2018 del Sig. Violante Sebastiano Angelo; 10) verbale di audizione dell’1.6.2018 del Sig. Manorchio Manuel; 11) verbale di audizione dell’1.6.2018 del Sig. Faye Balla; 12) verbale di audizione dell’1.6.2018 del Sig. Mangano Giuseppe; 13) verbale di audizione dell’11.6.2018 del Sig. Piccolo Salvatore; 14) verbale di audizione del 21.6.2018 del Sig. Tassone Giuseppe; 15) verbale di audizione del 21.6.2018 del Sig. Barba Davide; 16) verbale di audizione del 21.6.2018 del Sig. Chiera Domenico; Rilevato che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso che il Sig. Piccolo Salvatore, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore della società AGS.D. Soriano 2010, ha posto in essere la seguente condotta di rilievo disciplinare: In data 4.10.2017, prima dell’inizio della gara, valevole per la Coppa Italia Eccellenza e Promozione - Girone 2T, A.S.D. Calcio Gallico Catona-AGS.D. Soriano 2010, mentre i calciatori delle due squadre facevano rientro negli spogliatoi al termine del riscaldamento, il calciatore dell’A.S.D. Calcio Gallico Catona Faye Balla nel sottopassaggio veniva bloccato e preso per la maglia dal Sig. PICCOLO Salvatore e, non potendosi muovere, veniva colpito con alcuni schiaffi da altri due calciatori della società AGS.D. Soriano 2010, che, tuttavia, il Sig. Faye non è stato in grado di identificare. Tale circostanza ha trovato riscontro, oltre che nell’esposto presentato dalla società AGS.D. Soriano 2010, nelle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Faye Balle e, de relato, dai Signori Violante Sebastiano Angelo, Manorchio Manuel e Mangano Giuseppe. Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, è dimostrato che il Sig. PICCOLO Salvatore, in data 4.10.2017 prima dell’inizio della gara, valevole per la Coppa Italia Eccellenza e Promozione-Girone 2T, A.S.D. Calcio Gallico Catona-AGS.D. Soriano 2010, ha preso parte ad un’aggressione nei confronti del calciatore della squadra A.S.D. Calcio Gallico Catona Faye Balla; Ritenuto che tale condotta ha integrato da parte del Sig. PICCOLO Salvatore la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., che non è stata rilevata dall’arbitro e, pertanto, non è stata oggetto di sanzione disciplinare; Ritenuto, altresì, che da tale condotta consegue la responsabilità oggettiva della società AGS.D. Soriano 2010, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine all’addebito contestato al proprio calciatore PICCOLO Salvatore per la citata violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Sig. PICCOLO Salvatore e alla società AGS.D. Soriano 2010 e dagli stessi regolarmente ricevuta; Visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone; HANNO DEFERITO A questo Tribunale Federale Territoriale: - PICCOLO Salvatore, all’epoca dei fatti calciatore della società AGS.D. Soriano 2010; - la Società AGS.D. Soriano 2010; per rispondere: - PICCOLO Salvatore, nella qualità di calciatore della società AGS.D. Soriano 2010 all’epoca dei fatti, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere, in data 4.10.2017 prima dell’inizio della gara, valevole per la Coppa Italia Eccellenza e Promozione - Girone 2T, A.S.D. Calcio Gallico Catona-AGS.D. Soriano 2010, preso parte ad un’aggressione nei confronti del calciatore dell’A.S.D. Calcio Gallico Catona Faye Balla e, in particolare, per avere, nel sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, bloccato il predetto Faye prendendolo per la maglia ed aver così consentito ad altri due calciatori della società AGS.D. Soriano 2010, rimasti non identificati, di colpirlo con alcuni schiaffi; - la società AGS.D. Soriano 2010 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine all’addebito di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. contestato al proprio calciatore PICCOLO Salvatore.

IL DIBATTIMENTO Alla seduta dell’8.10.2018 comparivano il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco ed i deferiti, Piccolo Salvatore ed, in rappresentanza della società AGS.D Soriano 2010, il Presidente Vincenzo Morabito. Prima dell’inizio del dibattimento i deferiti hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S.; per il signor Salvatore Piccolo giorni 30 di squalifica a far data dal tesseramento da ridursi a giorni 20 dal tesseramento; per la società AGS.D. Soriano 2010 l’ammenda di € 600,00, da ridursi ad euro 400,00. Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. Visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rileva che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23, C.G.S.. In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento; P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: -al Sig. PICCOLO Salvatore giorni VENTI (20) di squalifica (allo stato svincolato e da scontarsi quindi a decorrere dal momento del tesseramento); -alla Società AGS.D. Soriano 2010 (matricola 933092) l’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00). L’ammenda di cui al presente comunicato, ai sensi dell’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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