C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 13/11/2018 – Delibera – RECLAMO n.12 dell Societa’ A.S.D. SAN NICOLA DA CRISSA 2017 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.20 del 25.10.1918 (squalifica dei calciatori MAZZOTTA Daniele e VALOTTA Rocco fino al 25.10.2019).
RECLAMO n.12 dell Societa’ A.S.D. SAN NICOLA DA CRISSA 2017
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.20 del 25.10.1918 (squalifica dei calciatori MAZZOTTA Daniele e VALOTTA Rocco fino al 25.10.2019).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; rilevato che i due calciatori Mazzotta Daniele e Valotta Rocco non risultano tesserati per la stagione in corso con la Società reclamante, ma alla data della gara in esame (14/10/2018) risultavano tesserati con la Società A.S.D. Capistranese, e successivamente svincolati d’ufficio in data 02/11/2018; considerato che la Società A.S.D. San Nicola da Crissa 2017 non ha titolo a proporre reclamo avverso la squalfica di due soggetti non con essa tesserati; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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