C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 20/11/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 13 della Società A.S.D. NUOVA ROGLIANO 2016 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Terr. del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 dell’11.10.2018 (punizione sportiva della perdita della gara N.Rogliano 2016 – Santa Severina 2012 del 22.9.2018 col punteggio di 0 – 3, Campionato di 1^ Categoria – per posizione irregolare del calciatore Perri Mattia, squalifica calciatore Perri Mattia per una gara effettiva, inibizione dirigente acc. Crispino Davide fino al 3.11.2018).

RECLAMO nr. 13 della Società A.S.D. NUOVA ROGLIANO 2016

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Terr. del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 dell’11.10.2018 (punizione sportiva della perdita della gara N.Rogliano 2016 – Santa Severina 2012 del 22.9.2018 col punteggio di 0 – 3, Campionato di 1^ Categoria - per posizione irregolare del calciatore Perri Mattia, squalifica calciatore Perri Mattia per una gara effettiva, inibizione dirigente acc. Crispino Davide fino al 3.11.2018).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante, assistito dall’avvocato di fiducia; RILEVA La società Santa Severina 2012 con reclamo al giudice di prime cure chiedeva che venisse inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara N. Rogliano 2016 – Santa Severina 2012 del 22.9.2018 con il punteggio di 0- 3 per avere nelle fila del Rogliano giocato il calciatore Perri Mattia, nato il 23.11.2000, squalificato a seguito di provvedimento disciplinare relativo a gara del campionato regionale Juniores, fase finale, da tesserato della società Aprigliano Calcio. Il giudice rilevava che il calciatore Perri Mattia (n.9 in distinta di gara) aveva preso parte alla gara Aprigliano - Pol. Lamezia del 24.04.2018 e che a seguito della disputa di tale gara, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 163 del 27.04.2018, era stato squalificato per una giornata effettiva di gara per recidiva in ammonizioni. Considerato che: - la materia è disciplinata dall'art. 22 del C.G.S. avente oggetto esecuzione della sanzione e che a norma del comma 3 del citato art. 22 il calciatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nella gara ufficiale della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; - tuttavia, per il disposto di cui al comma 6, il calciatore colpito da squalifica che non può essere scontata in tutto, o in parte, nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, deve scontare la sanzione nella stagione successiva e, qualora abbia cambiato società o categoria di appartenenza, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza;

riteneva che il giocatore non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara specificata in epigrafe, e, visti gli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S., deliberava di: - infliggere alla società Nuova Rogliano 2016 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; - squalificare per una giornata effettiva di gara il giocatore Perri Mattia; - inibire fino al 3.11.2018 il Sig. Crispino Davide quale dirigente accompagnatore ufficiale della società Nuova Rogliano 2016. La reclamante si duole in via preliminare di un vizio di inammissibilità del reclamo di primo grado della Società Santa Severina che avrebbe indicato in premessa il nominativo del calciatore Perri Luca ingenerando incertezza sul tesserato nei confronti del quale verteva la lagnanza. L’appunto non merita pregio in quanto dopo tale inesattezza il reclamo riporta ripetutamente nella parte motiva l’esatta indicazione del calciatore su cui si focalizzava la doglianza permettendo senza alcuna ombra di dubbio di individuare la materia del contendere. Nel merito poi ritiene, sostanzialmente, che il calciatore dovesse e potesse scontare la squalifica nel campionato juniores. Ritiene questa Commissione che le argomentazioni della reclamante non meritino accoglimento in quanto muovono da vizio interpretativo d’origine riveniente dall’erronea convinzione che il campionato juniores sia un campionato “giovanile”. Tale asserzione è smentita de plano dalla considerazione che il campionato in esame non è organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico. Sgombrato il campo da tale equivoco l’art. 22, comma 6, C.G.S. non lascia alcun margine interpretativo ma si presta a lettura univoca e certa. Per come già correttamente riportato in motivazione dal giudice di primo grado, le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società (elemento presente nel caso di specie, essendo il Perri passato dall’Aprigliano Calcio alla A.S.D. Nuova Rogliano 2016), la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società. Naturalmente priva di rilevanza è l’ulteriore argomentazione secondo cui la sanzione poteva essere scontata nella prima squadra sin dalla scorsa stagione, vertendosi nel caso che occupa di applicazioni di sanzioni residue rivenienti dal campionato precedente. La presenza in campo del Perri, in quanto irregolare, ha quindi alterato il risultato della gara in epigrafe. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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