C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 05/12/2018 – Delibera – RECLAMO n. 16 della Società A.S.D. CAPO VATICANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 63 del 15.11.2018 (squalifica del calciatore SURACE Diego fino al 14/11/2019- La sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC – C.U. nr 256/A del 27.1.2016).
RECLAMO n. 16 della Società A.S.D. CAPO VATICANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 63 del 15.11.2018 (squalifica del calciatore SURACE Diego fino al 14/11/2019- La sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; ritenuto che dalle stesse dichiarazioni rese da direttore di gara non risulta essere stata raggiunta con sufficiente grado di sicurezza la prova che l’autore del gesto violento sia stato il calciatore Sorace Diego; ritenuto che la Società reclamante ha affermato che il gesto è stato commesso dal collaboratore di linea di parte Sig. Filippo Cotroneo, comunque in modo casuale; P.Q.M. revoca la squalifica a carico del calciatore SURACE Diego; revoca per effetto la misura amministrativa ex art.16 comma 4bis del C.G.S.; rimette gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di conseguenza a carico di Filippo Cotronei; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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