C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 73 del 05/12/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 18 della Società A.S.D. DELIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato

RECLAMO nr. 18 della Società A.S.D. DELIESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 63 del 15.11.2018 (squalifica del calciatore BATTISTA Giovanni fino al 14/11/2019).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che il gesto è stato volontario, ma posto in essere nel contesto di una vibrata protesta del calciatore Battista Giovanni, tanto che non vi è stata alcuna conseguenza; che dalla dinamica e dalla mancanza di ogni conseguenza nonché dal contesto in cui è stato compiuto il gesto, il fatto deve essere inquadrato fra gli atti di protesta violenta senza conseguenze e, pertanto, la sanzione deve essere ridotta; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore BATTISTA Giovanni fino al 14 MAGGIO 2019 e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

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