C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 13/12/2018 – Delibera – RECLAMO n.23 della Società A.S.D. VILLA SAN GIOVANNI CITY avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.18 del 22.11.2018 (punizione sportiva della perdita della gara VILLA SAN GIOVANNI CITY – CROCE VALANIDI 2017 del 18.11.2018, Campionato di 2^Categoria; squalifica calciatori PASSALACQUA Massimo e UTANO Francesco fino al 21.11.2019, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previsto dall’art. 16, comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. -C.U. n° 256/A del 27.1.2016; inibizione del dirigente ROMEO Antonino fino al 13.12.2018).

RECLAMO n.23 della Società A.S.D. VILLA SAN GIOVANNI CITY

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.18 del 22.11.2018 (punizione sportiva della perdita della gara VILLA SAN GIOVANNI CITY – CROCE VALANIDI 2017 del 18.11.2018, Campionato di 2^Categoria; squalifica calciatori PASSALACQUA Massimo e UTANO Francesco fino al 21.11.2019, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previsto dall’art. 16, comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. -C.U. n° 256/A del 27.1.2016; inibizione del dirigente ROMEO Antonino fino al 13.12.2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA al 36° del secondo tempo, della gara in epigrafe, in seguito all'assegnazione di una rimessa laterale a favore della società Croce Valanidi 2017, l'arbitro, nel momento in cui indicava col braccio destro la direzione, veniva colpito al bicipite con una violenta gomitata da parte del nº 2 della società Villa San Giovanni City, Passalacqua Massimo; il direttore di gara, scosso dall'accaduto e dal forte dolore, non riusciva ad estrarre il cartellino rosso se non dopo circa un minuto e mezzo benché fosse accerchiato da molti giocatori del Villa San Giovanni City intervenuti in difesa del compagno; decideva, pertanto, di decretare la fine della gara; tuttavia, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, veniva raggiunto da Utano Francesco, n° 4 della società Villa San Giovanni City, il quale lo colpiva con una testata alla fronte. Successivamente il dirigente accompagnatore della società Villa San Giovanni City, Romeo Antonino, apostrofava il direttore di gara con frasi offensive.

Per la violenza del colpo subito l’arbitro, non trovandosi nelle condizioni psicofisiche per continuare la direzione di gara, la sospendeva. Dai fatti, per come sommariamente narrati, discendeva, a seguito della statuizione di primo grado, la punizione sportiva della perdita della gara, la squalifica dei calciatori Passalacqua Massimo e Utano Francesco fino al 21.11.2019 con le sanzioni amministrative accessorie che ne discendono e l’inibizione di Romeo Antonio fino al 13.12.2018. La reclamante contesta in toto il rapporto dell’arbitro negando che ai suoi danni siano stati commessi atti di violenza. In via preliminare va rappresentato che il ricorso nella parte in cui si impugna la punizione sportiva della perdita della gara è da dichiararsi inammissibile in quanto la reclamante non ha osservato il disposto dell’art. 46, comma 5 del C.G.S. che, nel caso in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, impone che venga inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7 del C.G.S., allegando al reclamo l’attestazione dell’invio. Venendo al merito della questione, può affermarsi che la narrazione dell’arbitro non può essere assolutamente posta in dubbio, in particolare deve considerarsi acclarato il compimento degli atti di violenza da parte dei due calciatori del Villa San Giovanni City che non ha permesso la prosecuzione della gara per le menomate condizioni psico-fisiche in cui l’arbitro si è venuto a trovare. Del resto le confutazioni della reclamante appaiono assolutamente deboli nelle argomentazioni e quindi prive di fondamento; inoltre le sanzioni appaiono – a giudizio di questo Collegio – del tutto contenute. Anche l’inibizione inflitta al Romeo non merita alcuna censura. Per i motivi sopra esposti il reclamo va dichiarato inammissibile nella parte in cui si impugna la punizione sportiva della perdita della gara e rigettato nella parte in cui si impugnano le sanzioni nei confronti dei tesserati con contestuale conferma delle sanzioni accessorie. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Villa San Giovanni City – Croce Valanidi 2017 del 18.11.2018; lo rigetta con riferimento alle squalifiche ai calciatori PASSALACQUA Massimo e UTANO Francesco e l’inibizione del dirigente ROMEO Antonino; conferma le misure disposte dal Giudice Sportivo in merito all’applicazione delle sanzioni amministrative ex art.16, comma 4 bis, del C.G.S.; dispone, infine, incamerarsi la relativa tassa.

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