C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 13/12/2018 – Delibera – RECLAMO nr.20 della Società A.S.D. SAN GAETANO CATANOSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.63 del 15.11.2018 (ripetizione gara A.S.D. SAN GAETANO CATANOSO – POLISPORTIVA BOVESE ONLUS del 27.10.2018, Campionato di 1^Categoria).

RECLAMO nr.20 della Società A.S.D. SAN GAETANO CATANOSO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.63 del 15.11.2018 (ripetizione gara A.S.D. SAN GAETANO CATANOSO – POLISPORTIVA BOVESE ONLUS del 27.10.2018, Campionato di 1^Categoria).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante rappresentata dall’Avv. Annunziato Antonino Denisi; RILEVA la reclamante impugna la delibera del giudice di primo grado che ha disposto la non omologazione del risultato della gara del 27.10.2018 San Gaetano Catanoso - Polisportiva Bovese Onlus conclusasi con il risultato di 4 a 1. La decisione consegue alla richiesta della società Polisportiva Bovese Onlus sull’assunto che la copia dell'elenco dei giocatori della squadra avversaria non le sia stata consegnata dall'arbitro prima della gara, ma alla fine della stessa, malgrado le continue richieste formulate all'arbitro dal suo capitano e dal dirigente accompagnatore. L'arbitro nel supplemento di rapporto, appositamente richiestogli dal giudice, testualmente dichiara: "Prima dell'entrata sul terreno di gioco, non consegnavo la distinta della squadra ospitante alla squadra ospite, dopo la richiesta del capitano. Quest'ultimo era consenziente nell'inizio regolare della gara comprendendo che un mio rientro negli spogliatoi avrebbe comportato un ulteriore ritardo", l'arbitro riferisce anche “che nell'intervallo nessun componente della società Polisportiva Bovese Onlus mi chiedeva la distinta della società San Gaetano Catanoso e che pertanto consegnava la distinta stessa alla fine della gara”. Il Giudice - rilevato che l'art. 61 comma 2 delle N.O.I.F. chiarisce che copia dell'elenco dei giocatori partecipanti alla gara deve essere consegnata dall'arbitro prima dell'inizio della gara ad ambo le squadre su iniziativa dell'arbitro stesso od a richiesta e sancisce anche che la mancata osservanza di tale adempimento non può costituire motivo di reclamo da parte delle società, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedere; preso atto che la mancata consegna della distinta di gara non avrebbe consentito, ai responsabili della società Polisportiva Bovese Onlus, di verificare la regolare posizione dei tesserati nella stessa segnati e all'allenatore della suddetta società di apportare ed attivare la tattica più opportuna in relazione all'indicazione dei giocatori partecipanti alla gara medesima; avendo l'arbitro ammesso di aver consegnato la distinta solo a fine gara la gara in oggetto - statuiva che la citata gara non si era svolta regolarmente. Propone reclamo avverso la citata decisione la Societa’ San Gaetano Catanoso sostenendo che non risponde al vero che la Bovese abbia fatto ripetuta richiesta della distinta, sollecitando il Direttore di gara prima e nell’intervallo dell’incontro, come del resto testualmente affermato dall’arbitro. Ed in effetti è su tale punto che la presente decisione deve fondarsi, disponendo la norma di riferimento che la mancata consegna all’altra squadra dell’elenco recante i nominativi dei tesserati che possono accedere al recinto di gioco (cd. distinta) prima dell’inizio della gara è motivo di gravame e quindi di irregolarità della partita solo se l’arbitro abbia omesso di provvedere ad una tempestiva e espressa sollecitazione. L’arbitro, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del giudice, ha, per come sopra riportato, fatto risalire la mancata consegna ad un accordo intercorso con il capitano della Polisportiva Bovese e non ad una sua dimenticanza. Tale rappresentazione dei fatti, proveniente dall’ufficiale di gara, a giudizio di questo collegio assume - ai sensi dell’art.35, c.1.1 del C.G.S. - valore di piena prova, determinando il venir meno di ogni responsabilità da parte dell’arbitro. Per tutto quanto sopra rappresentato il reclamo è pertanto da accogliere ed il risultato di 4 – 1 conseguito sul campo da omologare. P.Q.M. in accoglimento del ricorso dispone l’omologazione del risultato (4 – 1) della gara A.S.D. San Gaetano Catanoso – Polisportiva Bovese Onlus del 27.10.2018 e dispone accreditarsi la tassa

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