C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 20/12/2018 – Delibera – RECLAMO n.28 della Società A.S.D. COMPRENSORIO LAGO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 06.12.2018 ( inibizione dirigente TONI Angelo fino al 16/12/2018, squalifica allenatore MAZZOTTA Ottorino fino al 16/12/2018, squalifica calciatori ESPOSITO Luca e PALERMO Giovanni per TRE gare effettive).

 

RECLAMO n.28 della Società A.S.D. COMPRENSORIO LAGO CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 06.12.2018 ( inibizione dirigente TONI Angelo fino al 16/12/2018, squalifica allenatore MAZZOTTA Ottorino fino al 16/12/2018, squalifica calciatori ESPOSITO Luca e PALERMO Giovanni per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara Nuova Indomiti Colosimi – ASD Comprensorio Lago Calcio del 02/12/2018, risulta che a fine gara il dirigente Tani Angelo e l’allenatore Mazzotta Ottorino protestavano in modo acceso nei confronti dell’arbitro, e che, sempre a fine gara, i calciatori Luca Esposito e Giovanni Palermo tenevano un comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro. In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il sig. Tani con l’inibizione fino al 16.12.2018, il sig. Mazzotta con la squalifica fino al 16.12.2018, ed i calciatori Esposito Luca e Palermo Giovanni con la squalifica per tre gare effettive. La società ASD Comprensorio Lago Calcio ha presentato reclamo avverso le sanzioni inflitte deducendo degli errori diffusi dell’arbitro nella direzione di gara, e negando qualsiasi addebito a carico dei propri tesserati. Preliminarmente, questa Corte dichiara l’inammissibilità del reclamo in ordine all’inibizione del dirigente Tani ed alla squalifica dell’allenatore Mazzotta ai sensi dell’art. 45 comma 3, lett. D) C.G.S. Passando al merito, ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), e che la sanzione inflitta del G.S.T. è congrua rispetto al comportamento tenuto dai calciatori Palermo ed Esposito; nè l’ipotizzato comportamento arbitrale può giustificare le condotte antisportive dei tesserati. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo in ordine all’inibizione comminata a danno del dirigente Angelo TANI ed alla squalifica inflitta all’allenatore MAZZOTTA Ottorino ai sensi dell’art. 45 comma 3, lett. d C.G.S.. rigetta il ricorso nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

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