C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 20/12/2018 – Delibera – RECLAMO n.31 della Società A.S.D. ATLETICO ROGLIANO 2018 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 06.12.2018 ( squalifica calciatore BRUNI Cesare per QUATTRO gare effettive, squalifica calciatore COULIBALY Alpha fino al 30/04/2019).
RECLAMO n.31 della Società A.S.D. ATLETICO ROGLIANO 2018
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 06.12.2018 ( squalifica calciatore BRUNI Cesare per QUATTRO gare effettive, squalifica calciatore COULIBALY Alpha fino al 30/04/2019).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara US CASALINI – ASD ATLETICO ROGLIANO del 01/12/2018, risulta che al 47’ del I° tempo, veniva espulso il calciatore Bruni Cesare dell’ASD Atletico Rogliano, per condotta estremamente minacciosa ed offensiva a danno del direttore di gara. Ed ancora che a fine gara il sig. Coulibaly Alpha sputava l’arbitro, non colpendolo, proferendo frasi estremamente offensive, e cercava di impedire l’ingresso dell’arbitro nello spogliatoio, ed, infine, colpiva a pugni la porta.
In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il sig. Bruni con la squalifica per quattro gare effettive, nonché il sig. Coulibaly fino al 30/4/2019. La società ASD Atletico Rogliano ha presentato reclamo avverso le sanzioni inflitte deducendo, per quanto riguarda la posizione del Bruni che la sanzione inflitta è eccessiva, ed in ordine alla posizione del calciatore Coulibaly contestando integralmente la ricostruzione dei fatti effettuata dal direttore di gara, rilevando che a fine gara il calciatore rientrava nello spogliatoio accompagnato a spalla dal massaggiatore, e che, pertanto, non avrebbe potuto sputare l’arbitro. Preliminarmente ritiene questa Corte che, preso atto della complessità dei fatti oggetto di indagine in ordine alla posizione del calciatore Coulibaly, si rende necessaria disporre la convocazione a chiarimenti dell’arbitro per il 21 gennaio 2019. Relativamente alla posizione del calciatore Bruni, ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S.), e che la sanzione inflitta del G.S.T. è congrua rispetto al comportamento tenuto dal calciatore. P.Q.M. relativamente alla posizione del calciatore BRUNI Cesare, rigetta il reclamo. In ordine alla decisione sul reclamo proposto per la squalifica inflitta al calciatore COULIBALY Alpha dispone la convocazione a chiarimenti dell’arbitro per la seduta del 21 GENNAIO 2019.
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