C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 20/12/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 25 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 71 del 29.11.2018 (ammenda € 400,00, inibizione dirigente COGLIANDRO Filippo fino al 28/02/2019, inibizione dirigente COGLIANDRO Alessandro fino al 28/01/2019, squalifica calciatore MERCURIO Alessio fino al 10/01/2019).
RECLAMO nr. 25 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 71 del 29.11.2018 (ammenda € 400,00, inibizione dirigente COGLIANDRO Filippo fino al 28/02/2019, inibizione dirigente COGLIANDRO Alessandro fino al 28/01/2019, squalifica calciatore MERCURIO Alessio fino al 10/01/2019).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che le deduzioni difensive si limitano ad escludere ogni responsabilità, invocando la circostanza che la ricostruzione dei fatti risultante dai referti degli ufficiali di gara, sarebbe in contraddizione con il rapporto del commissario di campo, che non segnala nulla; ritenuto che la Corte ritiene che la omessa segnalazione dei fatti da parte del commissario di campo, che null'altro puntualizza nel suo rapporto, non può inficiare quanto specificato con dovizia di particolari negli atti ufficiali del direttore di gara e degli assistenti, che come è noto costituiscono fonte di prova privilegiata, che può essere messa in dubbio solo in presenza di evidenti contrasti e contraddizioni, nella specie insussistenti; considerato che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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