C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 20/12/2018 – Delibera – RECLAMO nr. 26 della Società A.S.D. CITTA DI COSENZA C5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 75 del 06.12.2018 (squalifica calciatore RICONOSCIUTO Walter fino al 05/03/2019).

RECLAMO nr. 26 della Società A.S.D. CITTA DI COSENZA C5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr. 75 del 06.12.2018 (squalifica calciatore RICONOSCIUTO Walter fino al 05/03/2019).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara ASD Città di Cosenza – ASD Casolese del 28/11/2018, risulta che a fine gara, prima di raggiungere il cerchio di centrocampo per l’effettuazione del saluto, il calciatore Walter Riconosciuto protestava contro l’arbitro scagliandogli il pallone colpendolo al fianco sinistro, ed accompagnando tale gesto con frasi offensive. In relazione a quanto sopra, il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il sig. Riconosciuto con la squalifica fino al 5 marzo 2019. La società ASD Città di Cosenza ha presentato reclamo avverso la sanzione inflitta deducendo che il calciatore era in condizioni di stress psico-fisico e che non aveva intenzione di colpire l’arbitro. Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1/1.1, del C.G.S). Considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti a Riconosciuto Walter; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. RICONOSCIUTO Walter fino al 31 gennaio 2019, e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

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