C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 09/01/2019 – Delibera – avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 20.12.2018 (squalifica calciatore SEMINARIO Antonio per SETTE gare effettive). RECLAMO n.38 della società A.S.D. CASABONA PER LO SPORT
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 20.12.2018 (squalifica calciatore SEMINARIO Antonio per SETTE gare effettive). RECLAMO n.38 della società A.S.D. CASABONA PER LO SPORT
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la Società A.S.D. Casabona per lo Sport impugna la delibera del giudice di primo grado che ha inflitto al calciatore Antonio Seminario una squalifica per sette giornate di gare per aver tentato di aggredire l’arbitro. La reclamante nega con fermezza che il calciatore Seminario si sia avvicinato all’arbitro per colpirlo. Il rapporto dell’arbitro, al contrario, oltre a riportare il fatto in maniera puntuale, specifica che il Seminario manifestava l’intento di picchiarlo non portato a compimento per l’intervento dei compagni di squadra. Il fatto e le sue finalità non possono pertanto essere posti in dubbio e la sanzione irrogata risulta di conseguenza assolutamente congrua ed adeguata agli stessi. Il reclamo è, pertanto, da rigettare. P.Q.M. rigetta il ricorso e dispone incamerarsi la tassa
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